Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/57: Ordinanza sulle poste · 31 pagine

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Scambio di dati

Per quanto riguarda l’intenzione del legislatore, vale quanto detto per la sezione «Accesso agli impianti di caselle postali»: il principio su cui si fonda l’emanazione delle disposizioni dell’OPO è assicurare l’interoperabilità sul mercato postale.

Anche lo scambio di dati va in primo luogo disciplinato in un accordo tra i fornitori che effettuano la distribuzione a domicilio. Se non viene raggiunto un accordo, la PostCom deve poter decidere la modalità dello scambio, attenendosi ai principi sanciti nella LPO e nell’OPO. La PostCom non può ordinare nulla di diverso o di portata più ampia rispetto alle disposizioni della legge e dell’ordinanza (cfr. a tale proposito l’esempio nelle spiegazioni relative all’art. 23). Per garantire la certezza del diritto, i fornitori devono poter prevedere gli aspetti essenziali delle decisioni della PostCom e devono poterne tenere conto nella loro pianificazione aziendale.

Ciò significa anche che le parti contraenti possono derogare ai principi relativi allo scambio di dati, sempreché rispettino il divieto di discriminazione e i loro accordi non violino gli interessi di terzi o l’interesse pubblico. Ciò si verificherebbe, per esempio, se le modalità convenute per scambiarsi dati violassero le disposizioni dell’articolo 22 capoverso 2 o dell’articolo 23.

Diritto allo scambio e impiego dei dati (art. 22)

Come per l’accesso agli impianti di caselle postali, hanno diritto a scambiarsi dati tutti i fornitori che effettuano la distribuzione a domicilio, a prescindere dalla procedura di notifica che devono seguire. Anche in questo caso è fondamentale che gli invii postali possano essere distribuiti regolarmente nel caso in cui i fornitori notificati con procedura semplificata siano chiamati a eseguire ordini di rispedizione o deviazione per i propri clienti.

Il diritto di un fornitore di scambiare indirizzi presuppone che tale fornitore offra la distribuzione a domicilio e impieghi gli indirizzi per eseguire correttamente gli ordini di trattenimento, rispedizione o deviazione. Ciò si evince dal principio dell’interoperabilità applicato dal legislatore. Di conseguenza un fornitore deve offrire almeno un servizio secondo il capoverso 2 per poter avere il diritto di accedere ai dati necessari per l’esecuzione del servizio. La normativa prevista ha un carattere restrittivo, perché l’interesse dei clienti alla protezione dei loro dati va tutelato più dell’interesse dei fornitori al (libero) scambio dei dati.

Contenuto e aggiornamento dei dati (art. 23)

Per motivi di protezione dei dati, il loro contenuto si limita alle indicazioni strettamente necessarie per le prestazioni menzionate nella LPO. Oltre ai dati relativi agli indirizzi, si tratta del contenuto dell’ordine del cliente per la deviazione, la rispedizione ecc., in quanto determinante per il cambio di indirizzo.

I dati che verranno scambiati devono essere disponibili entro 24 ore dalla loro registrazione elettronica, indipendentemente dal fatto che lo scambio avvenga tramite un interfaccia predefinita o invio diretto.

Requisiti tecnici (art. 24)

I fornitori sono liberi di decidere come rendere accessibili i propri dati agli altri fornitori che effettuano la distribuzione a domicilio: possono, per esempio, fornirli in un file contenente le coordinate degli ordini dei clienti oppure inviarli per via elettronica.