Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/57: Ordinanza sulle poste · 31 pagine

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Invii di massa e invii unici: per sapere se un invio postale nazionale o transfrontaliero è retto dai capoversi 1 e 2 lettera a (invii singoli) o dai capoversi 1 e 2 lettera b (invii di massa), occorre verificare se il trasporto avviene in base a condizioni individuali o generali. Queste condizioni possono riguardare in particolare la modalità di pagamento o il rapporto di fatturazione tra la Posta e il cliente. Se, per il trasporto dell’invio postale, il mittente riceve una fattura sulla base di un contratto scritto o di una ricevuta, si tratta di norma di un invio di massa. Per invii unici, invece, si intendono tutte le lettere e tutti i pacchi consegnati allo sportello oppure le lettere preaffrancate imbucate in una cassetta postale pubblica, sempreché il porto sia pagato al momento della consegna. La distinzione tra invio di massa e invio unico coincide di regola con quella tra clienti privati e commerciali. Tuttavia anche i clienti privati possono ovviamente dare in consegna invii di massa ai sensi dell’OPO. Il numero di invii postali è di importanza secondaria: l’invio di 100 lettere consegnate contemporaneamente può quindi essere sia un invio unico che un invio di massa, a seconda che il trasporto avvenga secondo condizioni individuali o generali.

Ai mittenti la Posta offre i servizi dell’avviso di ricevimento e del rinvio, che prevedono la consegna dell’invio postale dietro firma del destinatario (con o senza conferma scritta di recapito per il mittente). Ai destinatari offre invece i servizi della rispedizione, del trattenimento e della deviazione. Ulteriori servizi come il «rimborso» e il recapito in «mani proprie», per i quali non vi è una forte domanda, e altri servizi concordati contrattualmente non sono più inclusi nel servizio universale.

Non rientrano nell’offerta del servizio universale neppure gli invii espressi e per corriere (cfr. cpv. 8): con queste due categorie si intendono le lettere e i pacchi che di norma vengono trasportati più rapidamente, separatamente e a prezzi superiori rispetto agli invii di cui al capoverso 1 lettera a numero 1.

Presa in consegna (art. 30)

Il presente articolo disciplina come e dove le prestazioni di cui all’articolo 29 devono essere offerte ai clienti nei punti di accesso. Gli invii postali di cui all’articolo 29 capoversi 1 lettera a e 2 lettera a sono presi in consegna negli uffici e nelle agenzie postali, le lettere preaffrancate senza avviso di ricevimento nelle cassette postali pubbliche. La Posta è inoltre tenuta ad accettare gli invii postali di cui all’articolo 29 capoversi 1 lettere bd e 2 lettera b se sussiste un’effettiva domanda da parte dei clienti. In tal caso la Posta mette a disposizione adeguati uffici d’accettazione. A questo proposito si possono fare tre esempi: 1) poiché solo i tribunali consegnano atti giudiziari, la domanda si limita alle zone i cui vi sono tribunali e quindi il servizio va offerto solo lì. 2) Per gli invii di massa vengono stipulati contratti individuali con i clienti in cui è convenuto anche il luogo di accettazione, che può essere per esempio un centro di smistamento. 3) I giornali e i periodici sono consegnati per l’invio nei punti di accesso convenuti con le case editrici.

Distribuzione a domicilio (art. 31)

La Posta è tenuta a fornire il servizio di distribuzione a domicilio negli insediamenti abitati tutto l’anno. Per distribuzione a domicilio si intende la consegna di invii postali al domicilio indicato nell’indirizzo. Secondo il capoverso 1 lettere a e b, la Posta deve effettuare la distribuzione, oltre che presso le case in insediamenti abitati tutto l’anno, anche presso le case abitate tutto l’anno raggiungibili con un tragitto aggiuntivo non superiore ai due minuti a partire da un insediamento abitato tutto l’anno (un minuto per il tragitto di andata e uno per quello di ritorno ovvero due minuti di tragitto aggiuntivo sul giro di distribuzione). Il tragitto aggiuntivo di due minuti in totale è calcolato nell’ottica di una distribuzione con un veicolo motorizza-