Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/57: Ordinanza sulle poste · 31 pagine

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Eccezioni (art. 69)

È possibile derogare alla ponderazione degli interessi effettuata dal legislatore nel sancire le disposizioni concernenti l’ubicazione, se è data una delle condizioni menzionate nel presente articolo. Nel valutare se per il destinatario sussistono difficoltà eccessive a causa del suo stato di salute, bisogna tenere conto di chi vive nell’abitazione o nell’immobile, analogamente a quanto avviene per le disposizioni sull’intestazione delle cassette delle lettere.

Oltre che per i motivi di salute e gli aspetti estetici, il proprietario interessato e la Posta possono decidere di derogare alle disposizioni sull’ubicazione stipulando un accordo. In questo caso devono essere consultati anche i fornitori privati che effettuano la distribuzione a domicilio nella zona, poiché anche loro hanno interesse a una distribuzione razionale.

Capitolo 8: Francobolli speciali con e senza supplemento sul prezzo di vendita

Principio (art. 70)

Attualmente la regolamentazione relativa ai francobolli speciali si trova in un’ordinanza del DATEC, che sarà abrogata con l’entrata in vigore della nuova OPO. Le disposizioni sono state rielaborate e ampliate per garantire la parità di trattamento, soprattutto per quanto riguarda il diritto di chiedere l’emissione di francobolli speciali.

Richiesta di emissione di francobolli speciali con supplemento (art. 71) e impiego dei contributi (art. 72)

D’ora in poi saranno autorizzate a chiedere l’emissione di francobolli speciali tutte le organizzazioni nazionali dedite a compiti d’interesse culturale, sociale o all’assistenza di minori. Con queste organizzazioni la Posta stipula dei contratti nei quali viene disciplinato soprattutto l’ammontare dell’importo destinato all’organizzazione interessata. I contratti devono essere approvati dal DATEC.

Emissione di francobolli speciali con supplemento per manifestazioni particolari (art. 73)

In concomitanza con manifestazioni particolari, la Posta può emettere francobolli speciali di propria iniziativa o su proposta di terzi. Le manifestazioni in questione sono avvenimenti speciali e unici, per cui non è necessaria l’approvazione dei contratti da parte del DATEC. In particolare va regolata la quota del supplemento che spetta ai terzi e la quota che confluisce nel fondo di previdenza per il personale della Posta.

Capitolo 9: Emolumenti e tasse di vigilanza

Tasse amministrative (art. 75)

In questa disposizione sono disciplinate le tasse che possono essere riscosse dalla PostCom. In linea di principio le tasse si basano sull’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 sugli emolumenti.

Sono descritte, a titolo esemplificativo, due prestazioni concrete che danno luogo alla riscossione di una tassa. In più, per tutte le prestazioni fornite dalla PostCom viene stabilita una tassa a copertura dei costi in funzione dell’onere causato. I dettagli, soprattutto la tariffa oraria, sono stabiliti in un regolamento della PostCom soggetto all’approvazione del DATEC.

Per quanto riguarda gli emolumenti per l’organo di conciliazione, sono previste disposizioni particolari (cfr. artt. 61 e 65).