Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/57: Ordinanza sulle poste · 31 pagine
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Eccezioni all’obbligo di trasporto (art. 35)
La Posta ha fondamentalmente l’obbligo di adempiere al mandato di fornitura del servizio universale nel settore dei servizi postali (obbligo di contrarre). Tuttavia, in casi giustificati, può escludere determinati invii postali dal trasporto o stabilire requisiti particolari. Si tratta soprattutto di invii postali dal contenuto pericoloso come sostanze esplosive, infiammabili, velenose, radioattive, medicinali o contagiose, con scritte o simboli offensivi, immorali o vietati, nonché di liquidi e animali. La Posta specifica nelle sue condizioni generali gli invii postali che, a causa del loro contenuto, sono esclusi dal trasporto.
Promozione della stampa regionale e locale nonché della stampa associativa e delle fondazioni
La Confederazione contribuisce a preservare la varietà di stampa e di opinioni in Svizzera mediante riduzioni annuali di 50 milioni di franchi per il trasporto di giornali e periodici
(30 milioni per la stampa regionale e locale e 20 milioni per la stampa associativa e delle fondazioni).
Giornali e periodici aventi diritto a una riduzione per la distribuzione (art. 36)
I criteri di promozione corrispondono per lo più a quelli dell’attuale LPO, per cui continuano ad essere promossi sostanzialmente gli stessi giornali e periodici. Per quanto riguarda la stampa associativa e delle fondazioni, sono introdotti criteri supplementari per adeguare la normativa alle regole valide per la stampa regionale e locale, senza però che questo comporti una diminuzione significativa del numero di testate promosse.
Secondo il capoverso 1, hanno diritto a una riduzione per la distribuzione i giornali e i periodici in abbonamento della stampa regionale e locale che soddisfano cumulativamente i criteri di cui alle lettere a-m. Il concetto di stampa regionale e locale non costituisce un criterio a sé stante, bensì viene definito dai criteri successivi.
Ad lettera c: almeno il 75 per cento delle copie stampate deve essere diffuso in Svizzera.
Ad lettera d: se un giornale conta almeno 39 numeri all’anno, si parte dal presupposto che sia pubblicato settimanalmente. In tal modo si tiene conto delle doppie uscite nei mesi estivi o nel periodo natalizio.
Ad lettera f: la parte redazionale è stata aumentata dal 50 al 60 per cento.
Ad lettera g: la stampa specializzata del mondo del lavoro e del tempo libero si rivolge a una cerchia limitata di lettori con un interesse comune in un ambito tematico specifico.
Ad lettere h e i: sono da escludere gli organi di pubblicazione ufficiali delle istituzioni di diritto pubblico (Comuni, uffici, circoscrizioni, Cantoni ecc.).
Ad lettere k ed l: l’autenticazione può essere effettuata da un notaio oppure dalla WEMF AG für Werbemedienforschung in quanto organizzazione senza scopo di lucro, neutrale e riconosciuta nel settore delle pubblicazioni. Un’autodichiarazione non è sufficiente.
Ad lettera l e capoverso 2: la definizione riprende il criterio dell’articolo 15 lettera i della legge del 30 aprile 1997 sulle poste. La valutazione delle testate non si basa sul contenuto o sulla collaborazione redazionale, bensì esclusivamente sui rapporti di proprietà tra i giornali (singoli titoli, testate) appartenenti al gruppo di testate. Per giornale principale si intende il giornale che mette a disposizione delle altre testate della rete i contenuti essenziali della parte redazionale come i temi internazionali, economici, sportivi ecc.
Secondo il capoverso 3 hanno diritto a una riduzione per la distribuzione i giornali e i periodici della stampa associativa e delle fondazioni che soddisfano cumulativamente i criteri di cui