Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/57: Ordinanza sulle poste · 31 pagine

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Non è prevista la fissazione di limite tetto massimo di prezzo applicabile al servizio universale secondo l’articolo 16 capoverso 8 LPO. Il Consiglio federale farà ricorso a questa misura soltanto se lo ritiene necessario per garantire il principio – ancorato nell’articolo 92 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost.) del 18 aprile 19994– secondo cui il servizio universale deve essere fornito a prezzi ragionevoli.

Divieto di sovvenzionamento trasversale (art. 43)

Questa norma corrisponde alla prassi attuale e si basa sulla decisone della Commissione europea del 20 marzo 2001 (nella causa COMP/35.141 - Deutsche Post AG). Il divieto di sovvenzionamento trasversale mira a impedire che i prezzi dei servizi non rientranti nel servizio universale siano ridotti attingendo ai ricavi provenienti dal servizio riservato di cui all’articolo 18 LPO, creando così un vantaggio ingiustificato rispetto alle offerte della concorrenza. La copertura in eccesso dei costi unici indica la fonte del sovvenzionamento trasversale, mentre la copertura insufficiente dei costi incrementali ne indica la destinazione. I costi incrementali comprendono i costi variabili e i costi fissi specifici alle prestazioni. Per costi unici si intendono i costi di una prestazione se questa fosse l’unica prestazione offerta. La procedura di verifica del rispetto del divieto di sovvenzionamento trasversale è disciplinata nell’articolo 49. Il calcolo dei costi si basa sullo stesso principio applicato alla remunerazione per l’accesso agli impianti di caselle postali (art. 20), ai costi dello scambio di dati (art. 25) e al calcolo dei costi netti del servizio universale (art. 44). La Posta e le società del gruppo Posta devono rispettare il divieto di sovvenzionamento trasversale.

Calcolo dei costi netti derivanti dall’obbligo di fornire il servizio universale (art. 44)

La necessità di calcolare i costi del servizio universale era originariamente prevista solo nell’ottica di un’apertura totale del mercato. Il legislatore ha tuttavia incaricato il Consiglio federale di valutare gli effetti che avrebbe l’apertura del mercato in Svizzera nel settore degli invii il cui peso non supera i 50 grammi nonché le ripercussioni di un’apertura totale del mercato in Europa. Al più tardi entro tre anni dall’entrata in vigore della LPO il Consiglio federale deve presentare all’Assemblea federale un rapporto in materia, nel quale indicherà anche la strategia da adottare. A tal fine, deve conoscere i costi e le modalità di finanziamento del servizio universale, dato che questi svolgeranno un ruolo decisivo nella valutazione della situazione e nella determinazione della strategia futura. Per tale motivo l’OPO prevede disposizioni sul calcolo dei costi derivanti dall’obbligo di fornire il servizio universale.

I costi del servizio universale vanno calcolati in base ai costi netti e indicati in modo trasparente e ricostruibile nel quadro di un calcolo dei costi netti a sé stante. I costi netti risultano dal confronto tra il risultato che la Posta e le società del gruppo Posta realizzano con l’obbligo di fornire il servizio universale (situazione effettiva) e il risultato ipotetico che realizzerebbero senza tale obbligo.

La procedura di calcolo dei costi netti è essenzialmente la seguente:

1. definizione dello scenario reale con l’obbligo di fornire il servizio universale da parte della Posta;

2. definizione dello scenario ipotetico senza l’obbligo di fornire il servizio universale da parte della Posta; approvazione dello scenario e relative modifiche da parte della PostCom;

3. calcolo della differenza tra il risultato ipotetico e il risultato effettivo da parte della Posta;

4 RS 101