Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/57: Ordinanza sulle poste · 31 pagine

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Modifica della cifra d’affari annua determinante (art. 7)

Non ogni oscillazione annua della cifra d’affari deve costituire un motivo per permettere a un fornitore di (o costringerlo a) passare dalla notifica ordinaria a quella semplificata (e viceversa). La variazione della cifra d’affari deve avere una certa durata, ragione per cui è stato fissato un termine di due anni consecutivi. La modifica deve essere comunicata entro due mesi dalla chiusura dei conti. Le nuove disposizioni di legge pertinenti vigono dalla data in cui è comunicata la modifica: in caso di passaggio dalla notifica ordinaria a quella semplificata, si tratta delle disposizioni degli articoli 8–10, in caso contrario di quelle degli articoli 3–6.

Obbligo di notifica semplificata

Notifica semplificata (art. 8)

Sono soggetti a notifica semplificata i fornitori che con i servizi postali forniti a proprio nome realizzano una cifra d’affari annua inferiore a 500 000 franchi.

Lo scopo della notifica semplificata è quello di sapere quali imprese, a prescindere dalla loro grandezza, sono attive sul mercato postale. Tuttavia si deve evitare che l’onere amministrativo legato alla notifica secondo l’articolo 3 impedisca alle piccole imprese di immettersi sul mercato postale. Per tale motivo, le piccole imprese sono tenute a presentare meno documenti per la notifica semplificata e sono esonerate da altri obblighi previsti nella LPO e nell’OPO (cfr. art. 9).

Devono soltanto comunicare il nome ovvero la ditta e l’indirizzo dell’impresa, fornire una descrizione del tipo di prestazioni offerte e indicare la cifra d’affari annua. A seconda che un fornitore sia o meno già operativo sul mercato postale, deve fornire la prova della propria cifra d’affari annua mediante la relazione di bilancio dell’anno precedente oppure mediante una previsione della cifra d’affari per l’esercizio successivo.

Disposizioni non applicabili (art. 9)

Gli obblighi che i fornitori soggetti a notifica semplificata non sono tenuti ad adempiere sono più che l’altro di natura amministrativa. Si tratta cioè dell’obbligo di fornire informazioni alla PostCom, dell’esonero dalle tasse di vigilanza (ma non dalle tasse amministrative secondo l’art. 75) e dell’obbligo di informazione nei confronti dei clienti. Nonostante l’esonero dagli obblighi elencati in modo esaustivo nell’articolo 9, i fornitori notificati con procedura semplificata sono soggetti alla LPO e devono quindi rispettare i restanti diritti e obblighi. Si pensi, per esempio, al divieto di accettare, raccogliere, trasportare, smistare e distribuire lettere al di sotto dei 50 grammi, al segreto postale e soprattutto agli obblighi di cui agli articoli 17 capoverso 2 e 22 capoverso 3 relativi all’accesso agli impianti di caselle postali di altri fornitori e allo scambio di dati.

Modifica della cifra d’affari annua determinante (art. 10)

Cfr. spiegazioni relative all’articolo 7.

Obbligo di informazione

L’adempimento di questo obbligo ha lo scopo di garantire l’informazione e quindi la tutela dei clienti. L’obbligo di informazione va distinto dall’obbligo di fornire informazioni alle autorità competenti (art. 53, 54 e 57).