Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/57: Ordinanza sulle poste · 31 pagine
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che permettono all’UFCOM di espletare la vigilanza sul servizio universale nel settore del traffico dei pagamenti. L’obbligo della Posta di fornire informazioni alla FINMA, che effettua la vigilanza su PostFinance in virtù del diritto bancario, è retto dalle disposizioni in materia di diritto bancario.
Oltre a queste informazioni, la Posta deve presentare documenti relativi ai prezzi ridotti per il trasporto dei giornali. Tale documentazione funge da base per l’approvazione dei prezzi da parte del Consiglio federale conformemente all’articolo 16 capoverso 6 LPO.
Organo di conciliazione
Istituzione dell’organo di conciliazione e procedura (art. 59–65)
L’organo di conciliazione funge da ombudsman per le controversie tra i clienti e i fornitori nell’ambito del mercato postale e del servizio universale nel settore del traffico dei pagamenti, sempreché tali controversie siano di natura civilistica. Non è invece competente per le controversie tra i fornitori.
La scelta di rivolgersi all’organo di conciliazione è facoltativa e non costituisce una condizione necessaria per adire un tribunale civile. Se, tuttavia, il cliente si rivolge all’organo di conciliazione, il fornitore è obbligato a partecipare alla procedura.
La PostCom istituisce l’organo di conciliazione e gli conferisce i compiti di cui all’articolo 60 segg. (art. 59). La gestione operativa dell’organo di conciliazione non è invece di competenza della PostCom. La PostCom può istituire l’organo di conciliazione o indire una gara pubblica. Se opta per la seconda procedura, questa deve rispettare i principi dell’oggettività, della non discriminazione e della trasparenza. La non applicabilità dell’ordinanza sugli acquisti pubblici è giustificata per diversi motivi: da un lato, la delega di un compito non implica un indennizzo del mandatario da parte della PostCom; dall’altro, l’incarico pubblico della conciliazione presenta peculiarità evidenti in virtù della sua portata politica. Infine, adempiendo ai propri compiti, l’organo di conciliazione non persegue alcun scopo di lucro.
L’organo di conciliazione emana un regolamento di procedura (art. 61), nel quale stabilisce in particolare i requisiti formali minimi cui sono subordinate le richieste che gli vengono presentate. Può, per esempio, prevedere che le richieste debbano essere presentate per iscritto, che vengano allegati i documenti disponibili relativi alla controversia ecc. Poiché, tuttavia, la procedura deve essere rapida, equa ed economica, non possono essere imposti requisiti formali che contraddicano questi presupposti.
L’organo di conciliazione deve emanare anche un regolamento sugli emolumenti. Sia il regolamento di procedura e che quello sugli emolumenti devono essere approvati dalla PostCom.
Vigilanza sull’organo di conciliazione (art. 66)
Vigilare sull’organo di conciliazione è compito della PostCom. Quest’ultima deve in particolare verificare che l’organo di conciliazione adempia ai propri obblighi derivanti dal contratto di diritto amministrativo. La PostCom non può però influenzare la gestione operativa con direttive e istruzioni.