Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/57: Ordinanza sulle poste · 31 pagine
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Capitolo 1: Definizioni e delega del mandato di fornitura del servizio universale
Definizioni (art. 1)
Per fornitore si intende una persona fisica o giuridica responsabile nei confronti del mittente per tutti gli elementi che contribuiscono alla creazione della catena del valore aggiunto secondo l’articolo 2 lettera a della legge federale del 17 dicembre 20101 sulle poste (LPO) (accettazione, raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione di invii postali). Il fornitore non è tenuto a eseguire personalmente le attività che gli competono, bensì può demandarle a terzi. Tuttavia deve poter controllare ogni elemento del valore aggiunto, assumendosi la responsabilità nei confronti dei clienti.
Per subappaltatore si intende un’impresa incaricata da un fornitore di fornire servizi postali. Il contratto di trasporto è stipulato tra il mittente e il fornitore. Oltre a fornire servizi postali su incarico di terzi, i subappaltatori possono fornirne a proprio nome. In tal caso, però, sono soggetti all’obbligo di notifica e mantengono lo status di subappaltatori solo per i servizi che non forniscono a proprio nome.
Sono subappaltatori, ad esempio, i terzi che gestiscono agenzie su incarico della Posta o di fornitori privati.
Per Posta si intende la Posta Svizzera SA ai sensi dell’articolo 1 della legge del 17 dicembre 20102 sull’organizzazione della Posta (LOP) (società madre). Per PostFinance si intende la PostFinance SA ai sensi dell’articolo 14 LOP (società affiliata); essa è una delle società del gruppo Posta.
Per società del gruppo Posta si intendono PostFinance e tutte le imprese controllate direttamente o indirettamente dalla società madre. Si tratta in particolare di società di capitali, ma anche di società in nome collettivo e in accomandita, controllate direttamente o indirettamente dalla società madre.
Per impianti di caselle postali si intendono delle strutture nelle cui caselle possono essere distribuiti invii postali e che sono accessibili soltanto al gestore e al proprietario della casella postale (cliente). Caratteristica essenziale di un impianto di caselle postali è che nelle sue vicinanze vi sia uno stabilimento in cui possa essere servita la clientela. Un impianto di cassette delle lettere secondo l’articolo 67 segg. non è un impianto di caselle postali.
Delega dei mandati di fornitura del servizio universale (art. 2)
La Posta o una società del gruppo Posta (p. es. PostFinance SA) è autorizzata a delegare a un’altra società del gruppo mandati di fornitura del servizio universale nei settori dei servizi postali e del traffico dei pagamenti. I mandati di fornitura del servizio universale possono quindi essere adempiuti dalla società madre, dalle società affiliate o subaffiliate, ma non da terzi. Questi ultimi possono essere incaricati soltanto della fornitura, mentre la Posta o le società del gruppo Posta rimangono titolari del mandato di fornitura del servizio universale. Se un mandato di fornitura del servizio universale è delegato a una società del gruppo Posta, vengono trasferiti a tale società anche i corrispondenti diritti e obblighi, a meno che questi