Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/57: Ordinanza sulle poste · 31 pagine
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Costi delle prestazioni in caso di decisione in merito alla conclusione di un accordo sullo scambio di dati (art. 25)
Le disposizioni concernenti il calcolo dei costi servono da un lato da linee guida per le parti contraenti e dall’altro da indicazione per la PostCom quando quest’ultima è chiamata a disporre la conclusione di un accordo sullo scambio di dati. Le parti contraenti sono libere di scegliere altri modelli, ma devono assicurarsi di non violare il divieto di discriminazione.
I costi sono calcolati secondo lo stesso principio applicabile all’accesso agli impianti di caselle postali. I costi si compongono dei costi incrementali e di una quota proporzionale dei costi comuni non specifici alle prestazioni. I costi incrementali comprendono a loro volta i costi variabili e i costi fissi specifici alle prestazioni. Diversamente dalla concessione dell’accesso agli impianti di caselle postali, i fornitori possono realizzare un guadagno erogando le prestazioni chieste dai clienti. I costi sono coperti con tali introiti, l’eccedenza è ripartita secondo l’articolo 26.
Ripartizione dell’eccedenza proveniente dagli ordini dei clienti (art. 26)
Se dagli introiti provenienti dagli ordini dei clienti, una volta detratti i costi per il trattamento dei dati, risulta un’eccedenza, questa va ripartita tra tutti i fornitori che offrono i servizi di cui all’articolo 22. La ripartizione è dovuta al fatto che soltanto il fornitore che riceve l’ordine consegue un guadagno, mentre tutti gli altri fornitori che ricevono i dati dal fornitore direttamente incaricato dal cliente devono eseguire l’ordine senza ottenere alcun indennizzo dalla clientela.
La ripartizione è effettuata secondo la chiave menzionata al capoverso 3. Le quote spettanti ai singoli fornitori sono calcolate in funzione della cifra d’affari annua di tutti i fornitori notificati secondo l’articolo 3 e che partecipano allo scambio di dati. Non è determinante il numero di ordini di rispedizione, deviazione e trattenimento eseguiti dai singoli fornitori.
Come avviene per le altre controversie relative ad accordi, se i fornitori non trovano un accordo, la decisione spetta a un tribunale civile in virtù dell’articolo 8 LPO.
Non partecipano alla ripartizione i fornitori notificati con procedura semplificata. Questi ultimi sono tenuti a coprire soltanto i propri costi, ma non quelli per la messa a disposizione dei dati di altri fornitori.
Pari trattamento e consultazione degli accordi (art. 27)
La possibilità di consultare gli accordi sullo scambio di dati permette di attuare in modo efficace il divieto di discriminazione. Se dimostra che conduce negoziati per un accordo sullo scambio di indirizzi, il fornitore che offre la distribuzione a domicilio può chiedere alla PostCom di consultare gli accordi già conclusi dal fornitore con cui sta negoziando. È fatto salvo il rigetto della richiesta di consultazione per le parti degli accordi che contengono segreti d’affari.
Servizio postale in situazioni straordinarie
Una disposizione analoga si trova nella legislazione postale attualmente in vigore. In situazioni straordinarie il Consiglio federale può fare appello ovvero addirittura obbligare a fornire prestazioni non solo la Posta, ma anche fornitori privati. Quest’ultimo caso può verificarsi, per esempio, se le infrastrutture della Posta in Svizzera sono inutilizzabili, mentre quelle dei fornitori privati negli Stati limitrofi sono ancora operative.
Il Consiglio federale stabilisce nel caso specifico quali fornitori debbano fornire quali prestazioni e come debbano essere indennizzati.