Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/57: Ordinanza sulle poste · 31 pagine
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Obbligo della Posta di fornire informazioni alla PostCom (art. 54)
A causa del suo mandato di fornitura del servizio universale, la Posta ha, nei confronti della PostCom, obblighi di informazione aggiuntivi rispetto agli altri fornitori. Questi obblighi riguardano il mandato di fornitura del servizio universale e hanno lo scopo di permettere alla PostCom di adempiere ai propri compiti, in particolare quelli di cui all’articolo 22 capoverso 2 lettere e ed m LPO.
Analisi delle condizioni di lavoro abituali nel settore (art. 55)
La periodicità prescritta non significa che le condizioni di lavoro abituali nel settore debbano essere analizzate ogni anno. Ciò non sarebbe proporzionale al dispendio connesso con tale analisi. Le condizioni di lavoro nel mercato postale devono tuttavia essere verificate con una certa regolarità.
I criteri principali per l’analisi delle condizioni di lavoro abituali nel settore sono indicati nel capoverso 2. Non si tratta di un elenco esaustivo e la PostCom può prendere in considerazione altri elementi, quali garanzie sociali, misure previste nell’ambito della riduzione degli effettivi o diritto di essere consultati.
L’analisi deve basarsi sulle condizioni di lavoro del personale operativo, escludendo per esempio le funzioni dirigenziali. Il salario medio annuo calcolato partendo dall’analisi non basta tuttavia per stabilire se le condizioni di lavoro abituali nel settore sono rispettate o meno. La PostCom deve in aggiunta definire una fascia per gli standard minimi, al cui interno le condizioni di lavoro sono valide per il settore. Senza una tale fascia tutti i fornitori sarebbero obbligati ad attenersi ai salari annui medi e verrebbe meno un elemento essenziale della capacità concorrenziale.
Trattamento dei dati (art. 56)
Per poter adempiere ai propri compiti sanciti nella LPO, la PostCom deve poter raccogliere dati ed elaborarli. In particolare, la PostCom deve tenere una banca dati dei fornitori notificati, in modo da poter verificare se i fornitori attivi sul mercato postale rispettano i requisiti di cui all’articolo 4 LPO.
Nell’interesse dei clienti è opportuno pubblicare un elenco dei fornitori attivi sul mercato postale. A tal fine, e per la redazione del rapporto sul rispetto delle prescrizioni relative al mandato di fornitura del servizio universale, è necessaria una base legale per la pubblicazione dei dati messi a disposizione dai fornitori o dalla Posta.
Competenza dell’UFCOM e obbligo di fornire informazioni all’UFCOM
Competenza (art. 57)
L’UFCOM è competente per tutti i compiti che non sono esplicitamente attribuiti a un’altra autorità nella LPO o nell’OPO. In particolare l’UFCOM svolge i compiti in materia di politica postale, vigila sul servizio universale nel settore del traffico dei pagamenti, espleta compiti riguardanti la riduzione per la distribuzione di giornali e periodici della stampa regionale e locale nonché della stampa associativa e delle fondazioni (promozione indiretta della stampa) e compiti riguardanti le organizzazioni e gli accordi internazionali.
Obbligo di fornire informazioni all’UFCOM (art. 58)
Questa disposizione corrisponde sostanzialmente a quella sull’obbligo di fornire informazioni alla PostCom, ma in questo caso è indirizzata solo alla Posta, perché si tratta di informazioni