Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/57: Ordinanza sulle poste · 31 pagine

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L’accesso deve essere disciplinato in primo luogo tramite un accordo stipulato tra i gestori degli impianti di caselle postali (che devono sempre essere anche fornitori, cfr. art. 17) e i fornitori. Su domanda di una parte, la PostCom può poi disporre l’accesso attenendosi ai principi sanciti nella LPO e nell’OPO e non può pertanto ordinare nulla di diverso o di portata più ampia rispetto alle disposizioni in esse contenute. Per garantire la certezza del diritto, i fornitori devono poter prevedere gli aspetti essenziali delle decisioni della PostCom e devono poterne tenere conto nella loro pianificazione aziendale.

Ciò significa anche che le parti contraenti possono derogare ai principi fissati nell’OPO, sempreché rispettino il divieto di discriminazione e i loro accordi non violino gli interessi di terzi o l’interesse pubblico. Ciò si verificherebbe, per esempio, nel caso in cui convenissero prestazioni non in linea con le prescrizioni dell’articolo 18.

Diritto (art. 17)

Sono autorizzati ad accedere agli impianti di caselle postali ovvero tenuti a garantire l’accesso a tali impianti tutti i fornitori che effettuano la distribuzione a domicilio. Per questo motivo i gestori di impianti di caselle postali sono sempre anche fornitori, a prescindere dal fatto che siano soggetti alla notifica ordinaria o a quella semplificata. Come già menzionato, le disposizioni sull’accesso sono state create per garantire l’interoperabilità, ossia un mercato postale ben funzionante nell’interesse dei clienti.

I subappaltatori non hanno diritto a un accesso diretto agli impianti di caselle postali in quanto non sono fornitori. Nell’ambito dell’incarico assegnato dal fornitore sono però autorizzati a distribuire nelle caselle postali gli invii postali loro commissionati.

Il diritto di un fornitore di accedere agli impianti di caselle postali presuppone che tale fornitore offra la distribuzione a domicilio. Questo si evince dal principio dell’interoperabilità cui fa riferimento il legislatore: dato che per i clienti la casella postale è un luogo di recapito alternativo al domicilio o all’ufficio, il fornitore deve avere accesso alle loro caselle postali se offre anche la distribuzione a domicilio.

Il capoverso 2 ribadisce un aspetto dell’articolo 14 (identificazione degli invii postali). I fornitori soggetti all’obbligo di notifica semplificata non sono vincolati dall’articolo 14, ma devono ugualmente contrassegnare i loro invii postali se vogliono distribuirli nelle caselle postali.

Prestazioni (art. 18)

Questa disposizione è indirizzata ai gestori di impianti di caselle postali. I clienti non possono desumerne il diritto di accedere a una casella postale né l’obbligo a carico dei fornitori che effettuano la distribuzione a domicilio di recapitare gli invii postali anche negli impianti di caselle postali.

Nelle lettere a–c sono elencate in modo esaustivo le prestazioni effettive che il gestore deve garantire mediante il servizio di distribuzione o a cui deve accordare l’accesso in altro modo secondo l’articolo 6 capoverso 1 LPO. Nei contratti negoziati tra i fornitori possono essere convenute prestazioni che vanno oltre questi standard minimi; la PostCom non può invece decidere prestazioni di più ampia portata. Allo stesso modo, non possono essere stabilite prestazioni che non soddisfino i requisiti di cui alle lettere a–c, né su base contrattuale né tramite decisione della PostCom.

Spetta al gestore degli impianti di caselle postali determinare il luogo esatto di recapito. A seconda di come è organizzata la catena del valore aggiunto (dal ritiro alla distribuzione), può essere commercialmente ed economicamente opportuno che il recapito avvenga in luo-