Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/57: Ordinanza sulle poste · 31 pagine

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Capitolo 6: Vigilanza

Vigilanza sul servizio universale nei settori dei servizi postali e del traffico dei pagamenti

Verifica del rispetto del divieto di sovvenzionamento trasversale (art. 49)

La prova del fatto che il divieto di sovvenzionamento trasversale è rispettato è fornita ogni anno in termini generali e astratti (cpv. 3) e, nel caso specifico, in seguito a una denuncia o d’ufficio (cpv. 4).

La base di tali prove è costituita dalla corretta assegnazione delle singole prestazioni al servizio universale. La Posta stabilisce quali prestazioni offrire nell’ambito dell’offerta di cui all’articolo 29 e presenta alla PostCom l’elenco delle prestazioni assegnate per l’anno in corso. La PostCom verifica se la gamma delle prestazioni elencate riflette veramente l’offerta di cui all’articolo 29 e approva l’elenco entro un mese. L’elenco approvato funge da riferimento per la corretta attribuzione dei costi e dei ricavi alle singole prestazioni e serve inoltre per la prova del rispetto del divieto di sovvenzionamento trasversale secondo il capoverso 3.

La prova annuale secondo il capoverso 3 deve essere presentata entro il 31 marzo per l’anno precedente. La Posta incarica una società di revisione esterna indipendente e abilitata a verificare la prova annuale e la corretta attribuzione dei costi e dei ricavi delle singole prestazioni al servizio universale (cfr. art. 51 lett. c). La verifica è trasmessa alla PostCom, la quale ratifica la prova entro tre mesi.

A titolo d’esempio: entro il 31 gennaio 2013 la Posta presenta alla PostCom l’elenco delle prestazioni assegnate al servizio universale per il 2013. La PostCom approva l’elenco entro un mese. Entro il 31 marzo 2014 la Posta fornisce alla PostCom la prova annuale di cui al capoverso 3 per il 2013; tale prova si basa sull’elenco approvato dalla PostCom entro il 31 gennaio 2013.

Verifica indipendente (art. 51)

In virtù dell’elevato valore economico e politico attribuito al fatto che la contabilità della Posta sia sufficientemente trasparente, è previsto che una società di revisione esterna indipendente e abilitata verifichi le prove presentate dalla Posta e destinate alla PostCom. La Posta assegna l’incarico alla società di revisione e ne assume i costi.

Obbligo di fornire informazioni alla PostCom e compiti della PostCom

Obbligo dei fornitori di fornire informazioni alla PostCom (art. 53)

Questa disposizione precisa l’articolo 23 LPO.

I documenti di cui al capoverso 2 servono alla PostCom per adempiere ai propri compiti (soprattutto quello di cui all’art. 22 cpv. 2 lett. l LPO). Alcuni di questi documenti possono far parte della relazione di bilancio di cui al capoverso 1. Poiché, tuttavia, la relazione di bilancio non è solitamente disponibile al 31 marzo dell’anno successivo all’esercizio cui si riferisce, i fornitori devono presentare a parte i documenti di cui al capoverso 2. Alcuni di questi, inoltre, non sono generalmente inclusi nella relazione di bilancio. I documenti elencati al capoverso 2 devono essere presentati ogni anno.