Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/57: Ordinanza sulle poste · 31 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 20Fedlex · Rapporto esplicativo
Per motivi legati al riciclaggio di denaro, nella nuova OPO il versamento di contanti sul conto di un terzo (lett. c) è limitato, nell’ambito del servizio universale, alle transazioni per cui le disposizioni nazionali e internazionali non prevedono alcun obbligo di identificazione dell’ordinante. Secondo l’articolo 45 dell’ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro3, in caso di pagamenti superiori ai 25 000 franchi sussiste l’obbligo di verificare l’identità, di accertare l’avente economicamente diritto e di rifiutare, in determinate circostanze, il versamento in contanti. In passato questa disposizione ha causato conflitti tra le prescrizioni cui è subordinato il servizio universale nell’ambito della legislazione postale (obbligo di contrarre; obbligo legale di concludere un contratto) e quelle concernenti il riciclaggio di denaro; grazie alla limitazione summenzionata, questi conflitti potranno in futuro essere evitati. Poiché praticamente tutti i versamenti (99,95 %) sono inferiori ai 25 000 franchi, questa regolamentazione limita l’offerta in modo solo marginale, ma aumenta la certezza del diritto. Nell’Unione economica e monetaria europea vige già l’obbligo di identificazione in caso di versamenti in contanti svincolati da un conto, se l’importo del versamento è di almeno 1000 euro (cfr. regolamento CE n. 1781/2006 riguardante i dati informativi relativi all’ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi, GU L 345 dell’8.12.2006 pag. 1) Nel prossimo futuro questo limite sarà molto probabilmente determinante anche per i pagamenti in contanti in Svizzera. La Svizzera aderisce infatti all’Area unica dei pagamenti in euro (Single Euro Payments Area, SEPA), i cui membri sono di norma tenuti a recepire le direttive dell’Unione europea relative al riciclaggio di denaro. Inoltre va sottolineato che l’Unione europea si sta adoperando per inasprire ulteriormente le disposizioni in materia di riciclaggio di denaro, prevedendo in particolare l’obbligo di identificazione per tutti i versamenti svincolati da un conto, a prescindere dal loro importo. Questo potrebbe avere ripercussioni sull’offerta del servizio universale nel settore del traffico dei pagamenti in contanti in Svizzera.
L’offerta di prestazioni del servizio universale nel settore del traffico dei pagamenti è stata ridotta rispetto a quella attuale: oltre al limite menzionato, introdotto per motivi legati al riciclaggio di denaro, non saranno più oggetto del servizio universale né il vaglia di pagamento (mediante il quale il titolare di un conto trasferisce un determinato importo in contanti a una persona che non dispone di un conto postale/bancario) né il vaglia postale (mediante il quale chiunque può consegnare denaro contante allo sportello affinché questo venga trasferito a una persona che non dispone di un conto postale/bancario). Queste prestazioni non sono quasi più richieste dalla popolazione e comportano un elevato rischio in termini di reputazione e di riciclaggio di denaro, perché, in assenza di un rapporto di conto, è impossibile identificare l’ordinante e il beneficiario del versamento.
Accesso alle prestazioni nel settore del traffico dei pagamenti (art. 39)
Le prestazioni del servizio universale nel settore del traffico dei pagamenti sono descritte in linea di massima senza fare alcun riferimento alla tecnologia da impiegare, questo affinché PostFinance possa strutturarle in modo flessibile e a copertura dei costi. PostFinance può garantire l’accesso alle prestazioni in particolare tramite agenzie postali, uffici postali, servizio a domicilio, distributori automatici, corrispondenza o per via elettronica.
L’accesso non viene quindi misurato in base alla rete di uffici e agenzie postali come avviene per il servizio universale nel settore dei servizi postali, bensì in base all’offerta delle singole prestazioni. Poiché non è possibile misurare l’accesso all’offerta elettronica, la misurazione concerne unicamente l’accesso alle prestazioni del traffico dei pagamenti in contanti (lett. ce). Tali prestazioni devono essere accessibili al 90 per cento della popolazione residente permanente nell’arco di 30 minuti, a piedi o con il trasporto pubblico. Sulla base di questa prescrizione, la rete di uffici e agenzie postali che offrono prestazioni del traffico dei paga-