Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/101: Iniziativa popolare «Per una cassa malati pubblica» e controprogetto indiretto (Modifica della Legge federale sull'assicurazione malattie; LAMal) · 34 pagine
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1 Aspetti formali
1.1 Testo dell’iniziativa popolare
L’iniziativa popolare «Per una cassa malati pubblica» ha il tenore seguente:
I
La Costituzione federale1 è modificata come segue:
Art. 117 cpv. 3 e 4 (nuovi)
3 L’assicurazione sociale contro le malattie è esercitata da un unico istituto nazionale di diritto pubblico. Gli organi di tale istituto sono composti segnatamente da rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni, degli assicurati e dei fornitori di prestazioni.
4 L’istituto nazionale costituisce agenzie cantonali o intercantonali. Queste sono segnatamente incaricate della determinazione dei premi, della loro riscossione e della rimunerazione delle prestazioni. I premi sono fissati per Cantone e calcolati in base ai costi dell’assicurazione sociale contro le malattie.
II
Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:
Art. 197 n. 8 (nuovo) 2
8. Disposizioni transitorie dell’art. 117 cpv. 3 e 4 (Cassa malati nazionale di diritto pubblico)
1 Dopo l’accettazione dell’articolo 117 capoversi 3 e 4 da parte del Popolo e dei Cantoni, l’Assemblea federale emana le disposizioni legali necessarie al trasferimento delle riserve, degli accantonamenti e del patrimonio dal settore dell’assicurazione sociale contro le malattie all’istituto nazionale di cui all’articolo 117 capoversi 3 e 4.
2 Se l’Assemblea federale non emana la pertinente legislazione entro tre anni
dall’accettazione dell’articolo 117 capoversi 3 e 4, i Cantoni possono creare sul loro territorio un istituto pubblico unico di assicurazione sociale contro le malattie.
1 RS 101
2 Poiché l’iniziativa popolare non sostituisce nessuna delle disposizioni transitorie contemplate dalla Costituzione federale, il numero definitivo alla disposizione transitoria riguardante il presente articolo verrà assegnato solo dopo la votazione popolare, in base alla cronologia delle modifiche costituzionali accettate. La Cancelleria federale provvederà ai necessari adeguamenti prima della pubblicazione nella Raccolta ufficiale del diritto federale (RU).