Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/101: Iniziativa popolare «Per una cassa malati pubblica» e controprogetto indiretto (Modifica della Legge federale sull'assicurazione malattie; LAMal) · 34 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 32Fedlex · Rapporto esplicativo

Sono tuttavia uguali per tutti gli assicurati (adulti) dello stesso Cantone. Poiché i bambini pagano un premio inferiore, per ogni Cantone ci sono due premi diversi fissati sotto forma di importo assoluto e non di percentuale dei premi di cassa malati.

Cpv. 4

Il Consiglio federale approva i premi per la riassicurazione per costi molto elevati che l’istituzione comune fissa in base ai costi cantonali. Il Consiglio federale disciplina la procedura di approvazione, segnatamente la tempistica per il versamento dei premi e il termine di approvazione.

Art. 16c (nuovo) Procedura di finanziamento e accantonamenti

Cpv. 1

La riassicurazione per costi molto elevati è finanziata secondo il sistema di copertura dei bisogni. I bisogni comprendono tutte le spese legate all’esercizio della riassicurazione, fra cui rientrano in particolare il rimborso dei costi per le prestazioni al primo assicuratore e le spese amministrative come pure i mezzi necessari alla costituzione delle riserve e degli accantonamenti tecnici. Il sistema di copertura dei bisogni implica che gli introiti dei premi di un anno devono permettere di finanziare tutti i bisogni dell’anno in questione.

Cpv. 2

Gli accantonamenti tecnici sono composti degli accantonamenti per i casi di assicurazione non ancora liquidati, ossia per le richieste di rimborso inoltrate dai primi assicuratori che sorgono quando una terapia è stata somministrata nell’anno civile ma non è ancora stata pagata e conteggiata al riassicuratore.

Sezione 1b: Compensazione dei rischi

Art. 17 (nuovo) Principio

Gli articoli 17-17b rispecchiano nella sostanza il numero 2 delle disposizioni transitorie della modifica del 21 dicembre 2007 (compensazione dei rischi). Il recepimento della compensazione dei rischi nella LAMal e l’affinamento attraverso l’introduzione di nuovi criteri (cfr. art. 17 cpv. 3) erano già previsti dal progetto Managed Care (04.062), che il popolo svizzero ha respinto il 17 giugno 2012. Un affinamento della compensazione dei rischi è stato proposto anche da due iniziative parlamentari (11.473 e 12.446). Il recepimento legale e l’affinamento dovrebbero concretizzarsi ora con il presente controprogetto. Un’altra novità riguarda la decisione di non includere più nella compensazione dei rischi gli assicurati che cambiano cassa.

Cpv. 3

Attualmente la compensazione dei rischi presuppone che vi è un rischio di malattia elevato se nel corso dell’anno precedente l’assicurato è stato ricoverato in un ospe-