Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/101: Iniziativa popolare «Per una cassa malati pubblica» e controprogetto indiretto (Modifica della Legge federale sull'assicurazione malattie; LAMal) · 34 pagine
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dale o in una casa di cura per più di tre giorni consecutivi. A tal fine si considerano le degenze che sono avvenute in ospedale o in una casa di cura che figura nell’elenco secondo l’articolo 39 o in un ospedale che ha concluso una convenzione giusta l’articolo 49a capoverso 4 e che si trova in Svizzera, a condizione che durante la degenza siano state fornite prestazioni contemplate dall’AOMS. L’affinamento dovrebbe introdurre altri indicatori per la morbilità degli assicurati, in particolare i costi per i medicamenti nel settore ambulatoriale. Dato il caso, l’assicuratore interessato deve assumere costi molto elevati senza che la compensazione dei rischi gli versi alcunché: questo criterio, infatti, non è considerato un fattore di morbilità ai sensi della compensazione dei rischi. Per evitare che i pagamenti della compensazione dei rischi portino a un aumento delle prescrizioni di medicamenti, si potrebbero considerare solo i principi attivi per la cura di malattie specifiche e costose per le quali non vi sono alternative al trattamento farmacologico (gruppi di costo farmaceutici). Come già la degenza di almeno tre giorni in un ospedale o in una casa di cura nell’anno precedente e la definizione delle eccezioni, anche la competenza di individuare altri indicatori per la morbilità degli assicurati incombe al Consiglio federale.
Art. 17a (nuovo) Fattori determinanti per il calcolo della compensazione dei rischi
Anche questo articolo rispecchia nella sostanza il numero 2 delle disposizioni transitorie della modifica del 21 dicembre 2007 (compensazione dei rischi). Solo il capoverso 4 presenta una novità: in futuro, il calcolo del numero di giorni consecutivi non considererà più gli assicurati che cambiano cassa (art. 17 cpv. 3). Finora, la compensazione dei rischi implicava un oneroso scambio di dati tra assicuratori tramite l’organo centrale di comunicazione per la compensazione dei rischi (ZEMRA). Da un canto, questo scambio spinge al rialzo i costi amministrativi; dall’altro, coloro che cambiano assicuratore sono solo una piccola percentuale e rappresentano una percentuale inferiore alla media di assicurati con degenza in ospedale o in casa di cura nell’anno precedente, dato che sono tendenzialmente gli assicurati più sani a cambiare assicuratore. Pertanto si può giudicare modesto il volume supplementare di ridistribuzione derivante dalla presa in considerazione delle degenze di coloro che cambiano assicuratore. Visto che la ponderazione dei dati di coloro che cambiano assicuratore comporta oneri e costi superiori ai vantaggi, vi si rinuncia.
Il capoverso 5 prevede che la compensazione dei rischi sia determinata esclusivamente tenendo conto dei costi per le prestazioni assunti dalle casse malati stesse. I costi a carico della riassicurazione vengono dedotti dalle prestazioni, come avviene attualmente anche per la partecipazione ai costi da parte degli assicurati.
Art. 17b (nuovo) Attuazione
Anche questo articolo rispecchia nella sostanza il numero 2 delle disposizioni transitorie della modifica del 21 dicembre 2007 (compensazione dei rischi) e non contempla novità.