Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/101: Iniziativa popolare «Per una cassa malati pubblica» e controprogetto indiretto (Modifica della Legge federale sull'assicurazione malattie; LAMal) · 34 pagine

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te percentuali a carico degli assicurati). Ciò permette di rafforzare la solidarietà tra i singoli assicuratori e, nel contempo, di migliorare la loro sicurezza finanziaria poiché non devono più assumersi rischi finanziari tanto elevati. Con la riassicurazione per costi molto elevati, il rischio per assicurato di una cassa malati si attesta al massimo al valore soglia fissato (più la franchigia della cassa malati). Le casse malati possono quindi calcolare molto meglio i costi delle prestazioni, che attualmente possono aumentare praticamente all’infinito. La solidarietà viene consolidata in quanto i costi superiori al valore soglia sono finanziati dalla riassicurazione e, in ultima istanza, da tutti gli assicurati. Il rimborso solidale e i rischi limitati per le singole casse malati porteranno a un allineamento dei premi. Dato che i casi costosi e i cosiddetti «rischi cattivi» sono assorbiti dalla riassicurazione, diminuisce anche l’incentivo alla selezione dei rischi.

Cpv. 3

Per i costi che devono essere considerati nell’anno civile conformemente al capoverso 1, si fa riferimento alla data della terapia anziché a quella della fattura, come per la determinazione dei premi del primo assicuratore. Dato il caso, ciò può essere fondamentale per le terapie somministrate a fine anno che riguardano quindi due anni. In questi casi i costi vengono ripartiti pro rata temporis a seconda delle date delle cure sui due anni.

Art. 16b (nuovo) Premi

Cpv. 1

La riassicurazione per costi molto elevati è finanziata con una quota dei premi versati dagli assicurati che le casse malati corrispondono per persona assicurata. Gli assicurati pagano di norma i premi alla cassa malati mensilmente. Un versamento mensile alla riassicurazione sarebbe tuttavia poco opportuno visto l’onere amministrativo che comporterebbe per gli assicuratori. Le quote alla riassicurazione dovranno quindi essere versate trimestralmente.

Cpv. 2

I premi alla riassicurazione per costi molto elevati vanno versati per assicurato. L’importo è calcolato in base ai costi cantonali dell’assicurazione malattie ed è uguale per tutti gli adulti dello stesso Cantone (cfr. cpv. 3). Per i bambini viene fissato un premio diverso, meno caro rispetto a quello degli adulti, poiché cagionano meno costi a carico dell’assicurazione malattie. Anche questo premio è uguale per tutti i bambini dello stesso Cantone ed è fissato in base alle stime dei costi che i bambini cagionano nel rispettivo Cantone.

Cpv. 3

I premi che le casse malati corrispondono alla riassicurazione per costi molto elevati sono determinati dall’istituzione comune (art. 18) anticipatamente per un anno civile. Si fondano sui costi cantonali e, pertanto, variano da un Cantone all’altro.