Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/101: Iniziativa popolare «Per una cassa malati pubblica» e controprogetto indiretto (Modifica della Legge federale sull'assicurazione malattie; LAMal) · 34 pagine
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Art. 18
Cpv. 9
L'esecuzione della riassicurazione andrebbe garantito da un’istituzione che appartiene alle casse malati. Entra quindi in linea di conto l’istituzione comune (art. 18) che adempie già altri compiti ai sensi della LAMal, quali in particolare la compensazione dei rischi. L’istituzione comune amministra i premi che le casse malati versano alla riassicurazione per costi molto elevati. Disciplina e effettua i pagamenti alle casse malati.
Per la riassicurazione devono essere costituite riserve sufficienti. Le riserve non sottostanno a veri e propri vincoli, ma devono garantire la solvibilità a lungo termine della riassicurazione, coprendo i rischi che quest’ultima si assume con la sua attività di riassicurazione. I rischi tecnici includono le operazioni assicurative vere e proprie: casi isolati di prestazioni eccezionalmente elevate o il rischio di un evento straordinario (p. es. pandemia). I rischi di mercato concernono il patrimonio della riassicurazione, il cui valore può variare a seconda dell’evoluzione del mercato. Qualsiasi variazione dei corsi o dei tassi d’interesse deve pertanto essere presa in considerazione. I rischi di credito, da parte loro, sono inerenti al rischio di insolvenza di un primo assicuratore.
Art. 21 Vigilanza
Cpv. 2
Il capoverso 2 è abrogato poiché riguarda la vigilanza sulle assicurazioni complementari che le casse malati non possono più esercitare.
Cpv. 6
Il capoverso 6 è stralciato dalla LAMal poiché riguarda la vigilanza sulle imprese di assicurazione private che non possono più offrire l’assicurazione sociale malattie.
Disposizioni transitorie
Alle casse malati va accordato un termine affinché possano applicare le nuove disposizioni di legge. In particolare, la separazione tra l’assicurazione di base e le assicurazioni complementari nelle società interessate richiederà del tempo. Nel contempo le casse malati dovranno continuare a svolgere le attività assicurative. Per attuare la separazione è quindi concesso un termine di tre anni a decorrere dall’entrata in vigore della modifica di legge. Le barriere informative tra le casse malati e le altre società del gruppo devono essere effettive due anni dopo l’entrata in vigore. In caso di inosservanza sono previste sanzioni.
Anche la creazione della riassicurazione per costi molto elevati da parte dell’istituzione comune richiede tempo e impegno: bisogna applicare le disposizioni legali e sviluppare processi e regolamenti. La riassicurazione per costi molto elevati deve essere operativa al più tardi tre anni dopo l’entrata in vigore della modifica di legge.