Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/101: Iniziativa popolare «Per una cassa malati pubblica» e controprogetto indiretto (Modifica della Legge federale sull'assicurazione malattie; LAMal) · 34 pagine
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razione a titolo volontario, dato che offre alla cassa malati una certa sicurezza finanziaria e influisce sull’ammontare minimo delle riserve richiesto. Ora si intende introdurre una riassicurazione per costi molto elevati unica e obbligatoria per tutte le casse malati. Questa riassicurazione va ben oltre quella di cui all’articolo 14 poiché assume buona parte dei costi per le prestazioni a seconda del valore soglia fissato. È finanziata con i premi che gli assicuratori le versano, consolidando la solidarietà tra le casse malati e, in ultima istanza, tra tutti gli assicurati. Ciò porterà a un’uniformazione dei premi dei diversi assicuratori e ridurrà massicciamente l’incentivo alla selezione dei rischi poiché i rischi costosi, cosiddetti «cattivi», saranno rimborsati dalla riassicurazione per costi molto elevati che ne mitigherà il rischio.
Diversamente da quella attuale, disciplinata dall’articolo 14, la nuova riassicurazione per costi molto elevati è unica e obbligatoria per tutte le casse malati a prescindere dalle loro dimensioni, dal numero di assicurati o da una riassicurazione già stipulata altrimenti. Tutte le casse malati devono affiliarsi a questa riassicurazione e versarle una parte dei premi che riscuotono. Il rapporto giuridico non si fonda su un contratto ma sulla legge.
Art. 16a (nuovo) Prestazioni
Cpv. 1
La riassicurazione per costi molto elevati assume l’80 per cento dei costi per le prestazioni degli assicurati a partire da un determinato importo. I costi a carico dell’AOMS causati da una persona assicurata sono rimborsati, come finora, dalla cassa malati presso la quale la persona è assicurata a tenore delle disposizioni attualmente in vigore in materia di ripartizione dei costi e franchigia. Se tuttavia durante l’anno civile i costi superano la soglia stabilita, la cassa malati rimborsa le prestazioni all’assicurato come finora e la riassicurazione le rimborserà a sua volta i costi che superano la soglia. Inoltre, la cassa malati, quale primo assicuratore, deve assumere una franchigia del 20 per cento. In questo modo, le casse malati mantengono l’interesse a controllare le prestazioni e a evitare costi inutili. Si crea quindi un incentivo a una gestione aziendale economica. È importante che la riassicurazione non incida sul rapporto assicurato-cassa malati o fornitore di prestazioni-cassa malati. Gli assicurati e i fornitori di prestazioni ricevono, come finora, il rimborso delle spese dalla loro cassa malati. La riassicurazione per costi molto elevati non va quindi paragonata con modelli quali, ad esempio, i pool per rischi elevati che assicurano direttamente casi di malattia costosi e ne gestiscono i trattamenti.
La riassicurazione per costi molto elevati migliora la solidarietà nell’assicurazione malattia affinché gli assicuratori non siano praticamente più incentivati a selezionare i rischi.
Cpv. 2
La riassicurazione per costi molto elevati assume i costi per le prestazioni fornite a un assicurato che superano un determinato importo, fissato dal Consiglio federale. È previsto un valore soglia tra sei (variante 1) e dodici volte (variante 2) la media delle prestazioni nette rimborsate (ossia dopo la deduzione delle franchigie e delle aliquo-