Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/101: Iniziativa popolare «Per una cassa malati pubblica» e controprogetto indiretto (Modifica della Legge federale sull'assicurazione malattie; LAMal) · 34 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 29Fedlex · Rapporto esplicativo

Art. 13 Autorizzazione, ritiro dell’autorizzazione e trasferimento del patrimonio

Cpv. 1

Poiché solo le casse malati potranno esercitare l’assicurazione sociale malattie (cfr. art. 12), il termine «istituti di assicurazione» non è più idoneo e va sostituito con «casse malati». Ciò indica chiaramente che il DFI rilascia l’autorizzazione ad esercitare l’assicurazione sociale malattie solo alle casse malati.

Cpv. 2 lett. g (nuovo)

Una cassa malati può offrire solo l’assicurazione sociale malattie all’interno della stessa entità giuridica. Negli ultimi anni molti assicuratori hanno provveduto a questa separazione senza che vi fosse un obbligo legale. Attualmente solo 16 società esercitano ancora l’assicurazione sociale malattie e le assicurazioni complementari nella stessa entità giuridica. Come in passato, tuttavia, le società del gruppo che oltre alla cassa malati esercitano altre assicurazioni possono continuare a gestire assicurazioni complementari, sempre che lo facciano attraverso due entità giuridiche separate e adottino misure atte a evitare lo scambio di informazioni e il trasferimento di dati tra la cassa malati e le altre società, segnatamente le assicurazioni complementari. I dati sanitari sono dati personali particolarmente sensibili che devono essere protetti e che non possono essere ceduti nemmeno all’interno della stessa società del gruppo. Sebbene le disposizioni legali in vigore lo vietino esplicitamente, non si può escludere che i dati vengano comunque scambiati (gli stessi collaboratori lavorano per l’assicurazione di base e per quelle complementari). In futuro si dovrà evitare soprattutto che le assicurazioni complementari ricevano dall’assicurazione di base dati degli assicurati e altre informazioni personali. Lo scambio non è ammesso nemmeno in senso contrario. Poiché la protezione dei dati dev’essere garantita già oggi, non sono necessarie misure particolari che comporterebbero costi amministrativi. È tuttavia fondamentale che i collaboratori dell’assicurazione sociale malattie non siano gli stessi che lavorano per le assicurazioni complementari. Altre separazioni non sono necessarie, tanto più che comporterebbero solo un aumento dei costi amministrativi. Occorre sfruttare le sinergie e utilizzare congiuntamente, come finora, ad esempio la logistica o altri servizi centrali.

Art. 14 Riassicurazione facoltativa

L’aggiunta al capoverso 1 è una semplice precisazione. Le riassicurazioni di cui all’articolo 14 possono essere mantenute su base volontaria come finora.

Sezione 1abis (nuovo): Riassicurazione per costi molto elevati

Art. 16 Obbligo di riassicurazione

Finora le casse malati avevano la possibilità di far riassicurare le prestazioni a carico dell’AOMS su base volontaria (art. 14). Prima della modifica del 22 giugno 2011 delle disposizioni sulle riserve, le piccole casse malattia che contavano meno di 50 000 assicurati avevano l’obbligo di stipulare una riassicurazione. Questo obbligo è stato abrogato con l’introduzione, effettiva dal 1° gennaio 2012, delle riserve basate sui rischi (art. 78 segg. OAMal). Tuttavia, è ancora possibile stipulare una riassicu-