Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/101: Iniziativa popolare «Per una cassa malati pubblica» e controprogetto indiretto (Modifica della Legge federale sull'assicurazione malattie; LAMal) · 34 pagine
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L’introduzione di una riassicurazione per costi molto elevati, da sola, permette di aumentare del 30 per cento la forza esplicativa dei fattori della compensazione dei rischi e di ridurre massicciamente le differenze tra i costi, minimizzando l’incentivo alla selezione dei rischi. Le due misure proposte, segnatamente l’affinamento della compensazione dei rischi e l’introduzione della riassicurazione per i costi molto elevati, raddoppiano la forza esplicativa delle differenze tra i costi.
9.1.4 Affinamento della compensazione dei rischi
9.1.4.1 La compensazione dei rischi fino ad oggi
L’AOMS si fonda, come già citato, su un premio unico che garantisce la solidarietà tra persone sane e persone ammalate, nel senso che le prime pagano per le seconde. Siccome il premio unico non corrisponde al rischio effettivo, l’assicuratore ha tendenza ad assicurare i rischi «buoni», ossia le persone per quanto possibile sane. La compensazione dei rischi mira a ridurre questo incentivo.
In Svizzera la compensazione dei rischi è stata introdotta con il decreto federale del 13 dicembre 1991 concernente provvedimenti temporanei contro la desolidarizzazione nell’assicurazione malattie, entrato in vigore il 1° gennaio 1993, ed è stata recepita nel diritto ordinario nel 1996 con l’introduzione della LAMal. Inizialmente la LAMal limitava la compensazione dei rischi ai criteri dell’età e del sesso e le imponeva una durata di dieci anni, in seguito prolungata più volte (l’ultima nel 2011). La compensazione dei rischi è retta attualmente dalle disposizioni transitorie della modifica del 21 dicembre 2007 (compensazione dei rischi) e, con il presente controprogetto, si prevede d'introdurla nella LAMal stessa.
Nel sistema attuale la compensazione dei rischi è lo strumento principale contro la desolidarizzazione tra gli assicuratori-malattie. Si tratta di un meccanismo compensativo tra assicuratori che presentano un portafoglio di assicurati a più basso, rispettivamente, a più alto rischio di malattia. In particolare, mira a compensare finanziariamente le differenze nella struttura del portafoglio all’origine delle differenze dei costi di malattia e, di riflesso, dei premi. La compensazione dei rischi dovrebbe inoltre ridurre, se non eliminare, l’incentivo per gli assicuratori di trarre vantaggio dalla selezione dei rischi. Questo fenomeno può essere evitato in modo ancora più efficace aumentando la precisione con la quale i fattori applicati riescono a pronosticare i costi individuali degli assicurati. La compensazione dei rischi attualmente in vigore tiene conto dell’età e del sesso e, dal 1° gennaio 2012, anche del rischio di malattia maggiorato se nel corso dell’anno precedente vi è stato un ricovero in un ospedale o in una casa di cura superiore a tre giorni. Esistono tuttavia altri rischi che questi criteri non includono.
9.1.4.2 Affinamento più preciso della compensazione dei rischi
Da tempo in Parlamento vengono presentati interventi volti ad affinare ulteriormente la compensazione dei rischi con indicatori adeguati che considerino un rischio di malattia maggiore dell’assicurato. L’affinamento avrebbe dovuto essere introdotto già nell’ambito del progetto Managed Care (04.062), che il popolo ha tuttavia bocciato il 17 giugno 2012 respingendo, di fatto, anche la pertinente base legale. Un