Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/101: Iniziativa popolare «Per una cassa malati pubblica» e controprogetto indiretto (Modifica della Legge federale sull'assicurazione malattie; LAMal) · 34 pagine
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3.1.2 Organizzazione e forma giuridica della cassa unica
L’iniziativa popolare «Per una cassa malati pubblica» esige che la Confederazione crei un istituto nazionale di diritto pubblico unico, al quale affidare l’esercizio dell’AOMS. Non precisa, tuttavia, la forma giuridica della nuova istituzione lasciando un certo margine d’interpretazione. Il testo prescrive invece, in modo vincolante, che gli organi dell’istituto siano composti segnatamente da rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni, degli assicurati e dei fornitori di prestazioni. Prevede, inoltre, che l’istituto nazionale costituisca agenzie cantonali o intercantonali.
In mancanza di una precisa definizione della forma giuridica della cassa pubblica unica nel testo dell’iniziativa, tra le possibili forme organizzative odierne delle casse malati (fondazione, associazione, società cooperativa, persona giuridica di diritto pubblico cantonale o società anonima con fine non economico) potrebbe tutt’al più essere presa in considerazione quella della persona giuridica di diritto pubblico.
3.1.3 Gestione della cassa malati pubblica
Secondo il testo dell’iniziativa, l’esercizio dell’AOMS compete a un istituto nazionale unico, che istituisce a questo scopo agenzie cantonali o intercantonali incaricate di determinare e riscuotere i premi come pure di rimunerare le prestazioni. Gli organi (solitamente la direzione e il consiglio d’amministrazione) dell’istituto di diritto pubblico sono composti da rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni, degli assicurati e dei fornitori di prestazioni. I loro compiti e competenze non sono tuttavia descritti in dettaglio. Una siffatta composizione degli organi può portare a conflitti d’interesse. Malgrado il modello sembri a prima vista analogo a quello della SUVA, osservandolo più da vicino emergono importanti differenze. Nel caso della SUVA, i membri del consiglio d’amministrazione rappresentano i datori di lavoro, i lavoratori e la Confederazione. I rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori difendono gli stessi interessi. Si tratta dei soggetti che pagano i premi ed hanno le stesse esigenze in termini di prevenzione e trattamento in caso d’infortunio. Nel caso della cassa unica sarebbero rappresentati anche i fornitori di prestazioni e i Cantoni. Questi ultimi possiedono anche gli ospedali pubblici che, in veste di fornitori di prestazioni, hanno interessi finanziari diversi da quelli degli assicuratori. I conflitti tra gli organi, che la proposta dei promotori della cassa malati pubblica lascia presagire, sono ad esempio inevitabili nella negoziazione delle tariffe:
i fornitori di prestazioni spingono per aumentare le tariffe nei rispettivi settori;
gli assicurati chiedono prestazioni estese e premi bassi.
3.1.4 Organizzazione decentrata della cassa malati pubblica
L’iniziativa popolare prevede un’organizzazione relativamente decentralizzata della cassa malati pubblica nazionale. La costituzione di agenzie cantonali o intercantonali − come avviene con le casse di disoccupazione – dovrebbe offrire un servizio di prossimità agli assicurati. In questo modo, gli assicurati dipenderebbero in larga misura dalla propria assistenza regionale, analogamente a quanto avviene oggi, con