Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/101: Iniziativa popolare «Per una cassa malati pubblica» e controprogetto indiretto (Modifica della Legge federale sull'assicurazione malattie; LAMal) · 34 pagine
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1. L’esercizio dell’AOMS compete a un unico istituto nazionale di diritto pubblico: la «cassa malati pubblica».
2. Gli organi di tale istituto sono composti segnatamente da rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni, degli assicurati e dei fornitori di prestazioni.
3. L’istituto nazionale costituisce agenzie cantonali o intercantonali. Queste sono segnatamente incaricate della determinazione dei premi, della loro riscossione e della rimunerazione delle prestazioni. I premi sono fissati per Cantone e calcolati in base ai costi dell’assicurazione sociale malattie.
4. Dopo l’accettazione dell’iniziativa, l’Assemblea federale emana le disposizioni legali necessarie al trasferimento delle riserve, degli accantonamenti e del patrimonio dal settore dell’assicurazione sociale malattie alla nuova cassa malati unica nazionale.
5. Se l’Assemblea federale non emana la pertinente legislazione entro tre anni dall’accettazione dell’iniziativa, i Cantoni possono creare sul loro territorio un istituto pubblico unico di assicurazione sociale malattie.
Secondo le argomentazioni dei promotori (www.oeffentliche-krankenkasse.ch.), l’approvazione dell’iniziativa popolare
renderebbe più semplice, efficiente, trasparente e, soprattutto, meno cara l’assicurazione contro le malattie;
farebbe scomparire la concorrenza tra le casse malati, che porta alla selezione dei rischi e a retribuzioni eccessive dei manager.
3 Valutazione dell’iniziativa popolare
3.1 Esercizio dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie da parte di una cassa unica nazionale
3.1.1 Precedenti proposte di revisione Rapporti
Il rapporto peritale sui vantaggi di una cassa malati unica6, presentato nel 2001 in adempimento di un postulato della CSSS-N (99.3009), è giunto alla conclusione che l’attuale legge sull’assicurazione malattie ha raggiunto gli obiettivi fissati dal legislatore a livello di sistema. Secondo l’autore, una cassa unica avrebbe effetti positivi solo marginali sull’andamento dei costi e dei premi e sarebbe dunque uno strumento inefficiente. A parità di oneri, con un impiego più mirato delle risorse in particolare sul fronte dei fornitori di prestazioni, si potrebbe – a detta dell’esperto – condizionare sensibilmente il livello dei costi e dei premi. Ciò varrebbe sia per le misure statali sia per quelle volte a favorire la concorrenza.
6 Willy Oggier: Vorteile einer Einheitskasse, Schlussbericht im Auftrag des Bundesamtes für Sozialversicherung, Zurigo, dicembre 2001