Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/101: Iniziativa popolare «Per una cassa malati pubblica» e controprogetto indiretto (Modifica della Legge federale sull'assicurazione malattie; LAMal) · 34 pagine
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11 Commento alle singole disposizioni del controprogetto indiretto
Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal)
Art. 11 Categorie d’assicuratori
Visto il nuovo articolo 12 capoverso 1, secondo cui l'AOMS è esercitata esclusivamente dalle casse malati, l’articolo 11 diventa superfluo e va abrogato.
Art. 12 Casse malati
Cpv. 1
Il capoverso 1 precisa quali assicuratori possono esercitare l'AOMS. Finora entravano in linea di conto le casse malati ai sensi dell’articolo 12 e le imprese di assicurazione private che soggiacciono alla legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) titolari di un’autorizzazione rilasciata dal DFI ai sensi dell’articolo 13. In futuro le imprese di assicurazione private non potranno più offrire l'AOMS. Questa modifica non ha praticamente ripercussioni concrete, dato che le imprese di assicurazione private non si sono mai avvalse di questa possibilità.
Cpv. 2
Se finora le casse malati hanno offerto soprattutto l’assicurazione sociale malattie e gestivano altri tipi di assicurazione a titolo accessorio, in futuro potranno occuparsi solo dell’assicurazione sociale malattie che, giusta l’articolo 1a, include l'AOMS e l’assicurazione d’indennità giornaliera facoltativa. Va rilevato in particolare che decade anche la possibilità di esercitare l’assicurazione infortuni. Questa modifica è inevitabile ai fini della piena trasparenza in materia di flussi finanziari e interessa solo 3 casse malati. La LAINF verrà modificata in tal senso (art. 68 cpv. 1 lett. c, art. 70 cpv. 2, art. 92 cpv. 7 ultimo periodo «e per gli affiliati a una cassa malati riconosciuta»).
L’assicurazione sociale malattie è un’assicurazione sociale senza scopo di lucro, contrariamente alle assicurazioni complementari orientate all’utile. Vista la natura diversa di queste attività commerciali, ma anche per motivi legati alla protezione dei dati e alla trasparenza, questi rami assicurativi dovranno essere gestiti separatamente. Per alcune società ciò implica che potranno offrire solo l’assicurazione sociale malattie all’interno della stessa entità giuridica. Attualmente sono 16 gli assicuratori che offrono l’assicurazione di base e le assicurazioni complementari nella stessa società. Per questi casi trova applicazione una disposizione transitoria: gli assicuratori hanno tre anni di tempo dall’entrata in vigore della legge per procedere alla separazione.
Cpv. 2 e 3
Gli attuali capoversi 2 e 3 sono abrogati, dato che le casse malati potranno offrire solo l’assicurazione sociale malattie.