Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/101: Iniziativa popolare «Per una cassa malati pubblica» e controprogetto indiretto (Modifica della Legge federale sull'assicurazione malattie; LAMal) · 34 pagine
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3.2 Disposizioni transitorie
3.2.1 Emanazione delle disposizioni legali necessarie al trasferimento
Secondo le disposizioni transitorie previste dall’iniziativa popolare, dopo l’accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni, l’Assemblea federale è tenuta ad emanare le disposizioni legali necessarie al trasferimento delle riserve, degli accantonamenti e del patrimonio dal settore dell’assicurazione sociale malattie alla cassa malati nazionale pubblica. Se ciò non avviene entro tre anni, i Cantoni possono creare sul loro territorio un istituto pubblico unico di assicurazione sociale malattie. Tale regolamentazione restrittiva a livello costituzionale e l’assenza di precisazioni in merito a importanti questioni accessorie lasciano un grosso margine d’interpretazione per quanto riguarda le ripercussioni giuridiche e finanziarie dell’iniziativa sugli assicuratori esistenti e sulla cassa malati pubblica da istituire. Secondo il Consiglio federale, il termine di tre anni è insufficiente per una trasformazione radicale del sistema nell'ambito dell’AOMS. In questo lasso di tempo bisognerà modificare o elaborare ex novo parti importanti della legge sull’assicurazione malattie vigente.
3.2.2 Mancata emanazione delle disposizioni entro tre anni
Come specificato in precedenza, le disposizioni transitorie prevedono che se l’Assemblea federale non emana le disposizioni necessarie entro tre anni dall’accettazione dell’iniziativa popolare, i Cantoni possono creare sul loro territorio un istituto pubblico unico di assicurazione sociale malattie. In questo caso, potrebbe quindi essere istituita una cassa unica pubblica a livello cantonale. In Svizzera, si troverebbero dunque a coesistere due sistemi assicurativi completamente diversi, con i conseguenti, numerosi, problemi di attuazione e coordinamento.
La ripresa degli attivi e dei passivi delle istituzioni esistenti dell’AOMS da parte della cassa malati unica di diritto pubblico comporta problemi giuridici spinosi che, in caso di conflitto, potrebbero trasformarsi in lunghi processi. Innanzitutto, il testo dell’iniziativa non precisa se alle casse malati spetti o meno una controprestazione per la cessione degli attivi e dei passivi.
Se i promotori partono dall’idea che il trasferimento degli attivi e dei passivi debba avvenire senza controprestazioni, si dovrebbe presupporre che i valori patrimoniali disponibili non siano di proprietà delle casse malati. A causa di mancanza di disposizioni esplicite nel testo d'iniziativa riguardando un obbligo d'indennità, è il compito del legislatore occuparsi di questa questione. Il diritto vigente prevede già che, in caso di scioglimento di una cassa malati organizzata secondo il diritto privato, l’eventuale eccedenza patrimoniale sia accreditata al fondo in caso d’insolvenza dell’istituzione comune, a meno che il patrimonio e gli assicurati non siano trasferiti a un altro assicuratore per contratto (art. 13 cpv. 4 LAMal). Inoltre, gli assicuratori che si vedono ritirata l’autorizzazione ad esercitare l’assicurazione sociale malattie solo per parti del loro settore d’attività devono cedere una quota delle loro riserve e gli assicuratori devono utilizzare i fondi provenienti dall'assicurazione sociale malattie solo a scopo di quest'ultima (art. 13 cpv. 2 lett. a LAMal). In che misura, però, tali disposizioni siano applicabili per analogia al trasferimento di tutti gli attivi e i passivi dell’AOMS alla cassa malati pubblica, andrebbe verificato nel quadro della