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Consultazione 2012/115: Legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSI) · 38 pagine

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Sicurezza delle informazioni RU ...

3I servizi specializzati CSP possono chiedere a servizi esteri l'invio di dati corrispondenti ai dati secondo i capoversi 1 e 2.

4Per la valutazione del rischio per la sicurezza, i servizi specializzati CSP devono potersi basare su una quantità sufficiente di dati relativi a un periodo di tempo adeguato.

5Se dall'acquisizione dei dati risultano indicazioni su una circostanza rilevante in materia di sicurezza oppure per la valutazione non sono disponibili dati in quantità sufficiente relativi a un periodo di tempo adeguato, i servizi specializzati CSP possono interrogare al riguardo la persona da sottoporre al controllo. Con il consenso di quest'ultima possono interrogare anche terzi; essi non sono tenuti a dare informazioni.

6Dati relativi a terzi che sono indissolubilmente connessi con i dati relativi alla persona da sottoporre al controllo possono essere trattati nella misura in cui ciò è indispensabile per la valutazione del rischio per la sicurezza. I servizi specializzati CSP informano i terzi interessati in merito a tale trattamento.

Art. 40 Assunzione dei costi

1Le autorità e organizzazioni di diritto pubblico presso i quali è consentito acquisire dati o che devono collaborare alla procedura, sono tenuti a fornire gratuitamente il loro concorso.

2Se per terzi la collaborazione implica un onere considerevole, essi sono indennizzati.

Art. 41 Abbandono della procedura

1I servizi specializzati CSP abbandonano la procedura di controllo se:

a. la persona da sottoporre al controllo revoca il suo consenso o non collabora al controllo;

b. per un altro motivo, la persona da sottoporre al controllo non entra più in considerazione per la funzione o il mandato.

2I servizi specializzati CSP comunicano l'abbandono della procedura di controllo alla persona interessata e al servizio promotore. La persona interessata è di conseguenza considerata «non controllata».

3Se la procedura di controllo è abbandonata, tutti i dati e gli atti già acquisiti sono distrutti.

Sezione 3: Valutazione del rischio per la sicurezza

Art. 42 Rischio per la sicurezza

1Sussiste un rischio per la sicurezza se, sulla base dei dati acquisiti, vi sono indizi concreti che la persona sottoposta al controllo con elevata probabilità eserciterà in