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Consultazione 2012/115: Legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSI) · 38 pagine

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Sicurezza delle informazioni RU ...

3I requisiti e le misure standard del Consiglio federale hanno carattere di raccomandazione, sempre che non siano dichiarati vincolanti dalle autorità assoggettate.

Art. 89 Cantoni

1I Cantoni provvedono affinché le autorità e i servizi cantonali che esercitano attività sensibili sotto il profilo della sicurezza su mandato della Confederazione e sotto la vigilanza di quest'ultima applichino le misure secondo la presente legge.

2Il Consiglio federale disciplina:

a. i controlli di sicurezza relativi alle persone per gli organi cantonali;

b. il controllo delle misure secondo il capoverso 1.

3Per le questioni inerenti alla sicurezza delle informazioni, i Cantoni designano ciascuno un servizio quale interlocutore delle autorità federali.

Art. 90 Trattati internazionali

Il Consiglio federale è autorizzato a concludere trattati internazionali nel campo della sicurezza delle informazioni per:

a. lo scambio di informazioni su pericoli, carenze e incidenti in tale ambito, in particolare per quanto riguarda le infrastrutture critiche;

b. lo scambio di informazioni classificate;

c. l'esecuzione reciproca di controlli di sicurezza relativi alle persone e di procedure di sicurezza relative alle aziende;

d. il riconoscimento reciproco di dichiarazioni di sicurezza;

e. l'esecuzione di controlli reciproci.

Art. 91 Valutazione

Il Consiglio federale provvede affinché l'applicazione nonché l'adeguatezza, l'efficacia e l'economicità della presente legge siano periodicamente verificati.

2Redige periodicamente un rapporto per le competenti commissioni dell'Assemblea federale.

Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 92 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.