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Consultazione 2012/115: Legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSI) · 38 pagine

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Sicurezza delle informazioni RU ...

Art. 54 Conservazione e distruzione dei dati

1I servizi specializzati CSP possono registrare le audizioni secondo l'articolo 39 capoversi 2 lettera d e 5 con apparecchi tecnici e conservare le registrazioni su corrispondenti supporti di dati.

2Conservano i dati fintanto che la persona interessata esercita la funzione o elabora il mandato, ma al più tardi per dieci anni.

3Se una persona controllata non assume la funzione prevista o rifiuta di elaborare il mandato previsto, tutti i dati e gli atti vengono distrutti.

4I servizi specializzati CSP distruggono inoltre senza indugio i dati:

a. che non corrispondono allo scopo del trattamento;

b. il cui trattamento non è lecito per altri motivi; o

c. sono inesatti.

5Nel caso di dati conservati al di fuori del sistema d'informazione, i servizi specializzati CSP distruggono contemporaneamente le corrispondenti menzioni di trattamento di cui all'articolo 52 capoverso 5.

6È fatta salva l'archiviazione dei dati secondo le prescrizioni della legislazione sull'archiviazione.

Sezione 6: Disposizioni completive del Consiglio federale

Art. 55

Il Consiglio federale emana disposizioni completive su:

a. la procedura del controllo di sicurezza relativo alle persone;

b. l'organizzazione dei servizi specializzati CSP;

c. la responsabilità della protezione dei dati in relazione con il sistema d'informazione di cui all'articolo 52;

d. la sicurezza dei dati;

e. il controllo indipendente periodico del trattamento legale dei dati personali.

Capitolo 4: Procedura di sicurezza relativa alle aziende

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 56 Scopo della procedura

La procedura di sicurezza relativa alle aziende ha lo scopo di tutelare la sicurezza delle informazioni in occasione dell'aggiudicazione di mandati pubblici a imprese o loro parti (aziende), nella misura in cui tali mandati comportano l'esercizio di