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Consultazione 2012/115: Legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSI) · 38 pagine

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Sicurezza delle informazioni RU ...

Sezione 7: Trattamento dei dati personali

Art. 77 Sistema d'informazione per la procedura di sicurezza relativa alle

aziende

1Il servizio specializzato SA impiega un sistema d'informazione per l'esecuzione della procedura di sicurezza relativa alle aziende e dei corrispondenti controlli di sicurezza relativi alle persone.

2Nel sistema d'informazione possono essere trattati dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità secondo l'articolo 3 lettere c e d LPD11, sempre che ciò sia necessario per l'esecuzione della procedura di sicurezza relativa alle aziende.

3Il sistema d'informazione contiene i dati seguenti:

a. i dati acquisiti per la procedura di sicurezza relativa alle aziende secondo gli articoli 63 e 66 capoverso 3;

b. il risultato della valutazione secondo l'articolo 62 capoverso 2;

c. i risultati dei controlli di sicurezza relativi alle persone necessari per la procedura di sicurezza relativa alle aziende secondo l'articolo 67 capoverso 1;

d. la decisione del servizio specializzato SA secondo l'articolo 67 capoverso 2;

e. i nomi di tutte le aziende titolari di una dichiarazione di sicurezza aziendale, compresa la data del rilascio;

f. le misure risultanti da eventuali controlli secondo l'articolo 71;

g. dati e atti di eventuali procedure di ricorso.

4Il servizio specializzato SA è responsabile della sicurezza del sistema d'informazione nonché del trattamento legale, adeguato e proporzionale dei dati personali.

Art. 78 Comunicazione dei dati

I servizi seguenti hanno accesso, mediante procedura di richiamo, ai dati menzionati qui appresso:

a. i mandanti secondo l'articolo 61: ai dati di cui all'articolo 77 capoverso 3 lettere b e d-g;

b. le aziende interessate, sempre che siano state autorizzate dal Consiglio federale, sulla base dell'articolo 36, ad avviare controlli di sicurezza relativi alle persone nel rispettivo ambito di competenza: ai dati di cui all'articolo 77 capoverso 3 lettere c e d.

11 RS 235.1