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Consultazione 2012/115: Legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSI) · 38 pagine
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Sicurezza delle informazioni RU ...
Art. 73 Attestazione di sicurezza relativa alle aziende nel contesto
internazionale
Su richiesta dell'azienda interessata, il servizio specializzato SA rilascia un'attestazione di sicurezza relativa alle aziende nel contesto internazionale.
Sezione 6: Revoca della dichiarazione di sicurezza aziendale, ripetizione della procedura e tutela giurisdizionale
Art. 74 Revoca della dichiarazione di sicurezza aziendale
1Il servizio specializzato SA revoca la dichiarazione di sicurezza aziendale se:
a. l'azienda non adempie i propri obblighi secondo l'articolo 70;
b. nel quadro di una ripetizione della procedura emerge un rischio per la sicurezza.
2Notifica la sua decisione all'azienda e al mandante.
Art. 75 Ripetizione della procedura
La procedura di sicurezza relativa alle aziende è ripetuta se:
a. dopo la scadenza della dichiarazione di sicurezza aziendale è ancora pendente un mandato sensibile sotto il profilo della sicurezza;
b. vi è un motivo concreto per presumere che in seguito a cambiamenti sostanziali in seno all'azienda sono emersi nuovi rischi per la sicurezza.
Art. 76 Tutela giurisdizionale
1Dopo la notifica delle decisioni del servizio specializzato SA, gli organi dell'azienda hanno dieci giorni di tempo per:
a. consultare i documenti;
b. esigere la rettifica dei dati errati;
c. esigere, nel caso di atti del servizio specializzato SA, la soppressione di dati obsoleti;
d. far apporre una menzione di contestazione.
2Per la limitazione della comunicazione delle informazioni si applica l'articolo 9 della legge federale del 19 giugno 199210 sulla protezione dei dati (LPD).
3Contro le decisioni del servizio specializzato SA è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo federale.
10 RS 235.1