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Consultazione 2012/115: Legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSI) · 38 pagine

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Sicurezza delle informazioni RU ...

c. i servizi competenti per l'attribuzione secondo l'articolo 44 capoverso 1: ai dati di cui all'articolo 52 capoverso 4 lettere a, d e e;

d. gli incaricati della sicurezza delle informazioni secondo l'articolo 84, per l'adempimento dei loro compiti di controllo: ai dati di cui all'articolo 52 capoverso 4 lettere a, d e e;

e. i servizi della Confederazione e dei Cantoni presso i quali sono acquisiti dati secondo l'articolo 39, in qualità di mandato di fornitura dei corrispondenti dati: i dati di cui all'articolo 52 capoverso 4 lettera a.

2I servizi seguenti hanno accesso, tramite un'interfaccia, ai dati di cui all'articolo 52 capoverso 4 lettera d per gli scopi indicati qui appresso:

a. il servizio specializzato SA secondo l'articolo 59, tramite un'interfaccia con il sistema d'informazione secondo l'articolo 77, per l'esecuzione della procedura di sicurezza relativa alle aziende;

b. lo Stato maggiore dell'esercito, tramite un'interfaccia con il sistema d'informazione secondo gli articoli 156-161 della legge federale del 3 ottobre 20089 sui sistemi d'informazione militari (LSIM), per il trattamento di domande di visite all'estero con accesso a informazioni classificate;

c. lo Stato maggiore di condotta dell'esercito:

1. tramite un'interfaccia con il sistema d'informazione secondo gli articoli 162-167 LSIM, per il controllo dell'accesso alle zone di sicurezza secondo l'articolo 31 o a impianti secondo la legislazione sulla protezione degli impianti militari,

2. tramite un'interfaccia con il sistema d'informazione secondo gli articoli 12-17 LSIM, per l'adempimento dei suoi compiti legali secondo l'articolo 13 LSIM,

3. tramite un'interfaccia con il sistema d'informazione secondo gli articoli 18-23 LSIM, per l'esecuzione del reclutamento delle persone soggette all'obbligo di leva e del personale previsto per il promovimento della pace.

3Il servizio specializzato CSP può inoltre comunicare elettronicamente ad altre organizzazioni della Confederazione dati di cui all'articolo 52 capoverso 3 lettera d, se tali dati sono necessari per il controllo dell'accesso a zone di sicurezza secondo l'articolo 31.

4I servizi specializzati CSP possono comunicare alle autorità e organizzazioni assoggettate elenchi e statistiche secondo il capoverso 1 lettera g, sempre che tali dati siano necessari per l'adempimento dei rispettivi compiti di controllo secondo la presente legge. Gli elenchi e le statistiche possono contenere soltanto dati personali provenienti dagli ambiti di competenza dell'autorità o organizzazione interessata.

9 RS 510.91