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Consultazione 2012/115: Legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSI) · 38 pagine

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Sicurezza delle informazioni RU ...

Art. 79 Conservazione e distruzione dei dati

1Il servizio specializzato SA conserva i dati fino a quando l'azienda interessata è in possesso di una dichiarazione di sicurezza aziendale, ma al massimo per dieci anni.

2Distrugge senza indugio i dati che:

a. non corrispondono allo scopo del trattamento;

b. il cui trattamento non è ammesso per altri motivi; oppure

c. sono inesatti.

3È fatta salva l'archiviazione dei dati secondo le prescrizioni della legislazione sull'archiviazione.

Sezione 8: Disposizioni completive del Consiglio federale

Art. 80

Il Consiglio federale emana disposizioni completive su:

a. la procedura di sicurezza relativa alle aziende;

b. il trattamento dei dati, il sistema d'informazione e la sicurezza dei dati;

c. l'organizzazione del servizio specializzato SA.

Capitolo 5: Sicurezza delle informazioni nelle infrastrutture critiche

Art. 81 Compiti della Confederazione

1Nel campo della sicurezza delle informazioni, la Confederazione sostiene i gestori di infrastrutture critiche, in particolare:

a. nell'identificazione tempestiva e nella valutazione di minacce e pericoli;

b. nell'individuazione di incidenti;

c. nella tutela e nel ripristino della sicurezza delle informazioni dopo un incidente;

d. nell'analisi di incidenti.

2

Gestisce un servizio nazionale di preallerta e un punto di contatto per misure preventive e reattive nell'ambito della sicurezza tecnica delle informazioni.

3Provvede affinché i gestori di infrastrutture critiche possano scambiare in maniera sicura, con i competenti servizi della Confederazione e tra loro, informazioni su minacce, rischi e incidenti.