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Consultazione 2012/115: Legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSI) · 38 pagine
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Sicurezza delle informazioni RU ...
Art. 79 Conservazione e distruzione dei dati
1Il servizio specializzato SA conserva i dati fino a quando l'azienda interessata è in possesso di una dichiarazione di sicurezza aziendale, ma al massimo per dieci anni.
2Distrugge senza indugio i dati che:
a. non corrispondono allo scopo del trattamento;
b. il cui trattamento non è ammesso per altri motivi; oppure
c. sono inesatti.
3È fatta salva l'archiviazione dei dati secondo le prescrizioni della legislazione sull'archiviazione.
Sezione 8: Disposizioni completive del Consiglio federale
Art. 80
Il Consiglio federale emana disposizioni completive su:
a. la procedura di sicurezza relativa alle aziende;
b. il trattamento dei dati, il sistema d'informazione e la sicurezza dei dati;
c. l'organizzazione del servizio specializzato SA.
Capitolo 5: Sicurezza delle informazioni nelle infrastrutture critiche
Art. 81 Compiti della Confederazione
1Nel campo della sicurezza delle informazioni, la Confederazione sostiene i gestori di infrastrutture critiche, in particolare:
a. nell'identificazione tempestiva e nella valutazione di minacce e pericoli;
b. nell'individuazione di incidenti;
c. nella tutela e nel ripristino della sicurezza delle informazioni dopo un incidente;
d. nell'analisi di incidenti.
2
Gestisce un servizio nazionale di preallerta e un punto di contatto per misure preventive e reattive nell'ambito della sicurezza tecnica delle informazioni.
3Provvede affinché i gestori di infrastrutture critiche possano scambiare in maniera sicura, con i competenti servizi della Confederazione e tra loro, informazioni su minacce, rischi e incidenti.