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Consultazione 2012/115: Legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSI) · 38 pagine
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Sicurezza delle informazioni RU ...
d. valuta, su incarico delle autorità assoggettate, i rischi per la sicurezza delle informazioni in occasione dell'impiego di nuove tecnologie;
e. su richiesta delle autorità e organizzazioni assoggettate, verifica, per quanto riguarda aspetti rilevanti sotto il profilo della sicurezza, l'idoneità di determinati processi, mezzi, installazioni, oggetti e prestazioni;
f. dirige e coordina, su richiesta delle autorità assoggettate, l'ambito della sicurezza delle informazioni in occasione di progetti importanti che coinvolgono più autorità;
g. è l'interlocutore per i contatti specializzati nel campo della sicurezza delle informazioni con servizi svizzeri, esteri e internazionali;
h. redige annualmente per il Consiglio federale un rapporto sullo stato della sicurezza delle informazioni in seno alla Confederazione.
2L'incaricato del Consiglio federale per la sicurezza delle informazioni è contemporaneamente il responsabile del servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni.
3Il Consiglio federale disciplina l'organizzazione del servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni.
Sezione 2: Esecuzione
Art. 87 Disposizioni esecutive
1Le autorità assoggettate sono incaricate di emanare le disposizioni esecutive necessarie per l'esecuzione della presente legge. Il Consiglio federale può delegare alla Cancelleria federale l’emanazione di disposizioni esecutive per gli affari del Consiglio federale.
2Nel caso dell'Assemblea federale, le competenze che la presente legge assegna alle autorità assoggettate sono assunte dalla sua Delegazione amministrativa.
3Le disposizioni esecutive del Consiglio federale si applicano per analogia alle autorità assoggettate, sempre che esse, per il proprio ambito di competenza, non emanino disposizioni esecutive proprie secondo il capoverso 1.
4Il Consiglio federale stabilisce per via di ordinanza quali organizzazioni secondo l'articolo 2 capoverso 2 lettera e applicano totalmente o parzialmente la presente legge.
Art. 88 Requisiti e misure standard
1Il Consiglio federale stabilisce, secondo lo stato della dottrina e della tecnica, requisiti di sicurezza standardizzati nonché misure organizzative, di personale, tecniche ed edili standardizzate in materia di sicurezza delle informazioni.
2Può delegare tale compito al servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni o a altri servizi competenti sotto il profilo tecnico.