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Consultazione 2012/115: Legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSI) · 38 pagine

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Sicurezza delle informazioni RU ...

b. dirigono per incarico della rispettiva autorità o organizzazione l'organizzazione specialistica in materia di sicurezza delle informazioni nonché la gestione dei rischi;

c. verificano regolarmente il rispetto delle direttive in materia di sicurezza delle informazioni, redigono rapporti e propongono alle rispettive autorità le misure necessarie;

d. possono annunciare incidenti rilevanti sotto il profilo della sicurezza al servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni, alla conferenza degli incaricati della sicurezza delle informazioni nonché ai servizi che assumono i compiti secondo l'articolo 81.

3Non è consentito attribuire agli incaricati della sicurezza delle informazioni compiti tali da determinare un conflitto di interessi con i compiti secondo il capoverso 2.

Art. 85 Conferenza degli incaricati della sicurezza delle informazioni

1Gli incaricati della sicurezza delle informazioni secondo l'articolo 84 capoverso 1 formano una conferenza.

2La conferenza assume i compiti seguenti:

a. promuove l'esecuzione uniforme della presente legge da parte di tutte le autorità;

b. offre consulenza al servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni in tutte le questioni relative al coordinamento dell'esecuzione e in questioni d'importanza strategica;

c. provvede allo scambio di informazioni, in particolare in relazione con la gestione dei rischi nonché con problemi e incidenti nell'ambito della sicurezza delle informazioni;

d. provvede al coordinamento con l'incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza nonché con altri servizi che assumono compiti nell'ambito della sicurezza delle informazioni.

3La conferenza emana un regolamento interno.

Art. 86 Servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle

informazioni

1Il servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni assume i compiti seguenti:

a. consiglia e assiste le autorità assoggettate e i loro incaricati della sicurezza delle informazioni nell'esecuzione della presente legge, in particolare nella direzione della sicurezza delle informazioni e nella gestione dei rischi;

b. raccomanda misure immediate in caso di minaccia per la sicurezza delle informazioni della Confederazione;

c. esegue controlli e verifiche su incarico delle autorità assoggettate;