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Consultazione 2012/115: Legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSI) · 38 pagine

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Sicurezza delle informazioni RU ...

Art. 16 Trattamento di informazioni classificate

1Le informazioni classificate sono protette dalla conoscenza da parte di persone non autorizzate per l'intero periodo durante il quale sono considerate degne di protezione.

2Devono contenere un'indicazione relativa al servizio incaricato della classificazione.

3Il trattamento di informazioni classificate provenienti dall'estero si fonda sul corrispondente trattato internazionale secondo l'articolo 90.

Art. 17 Comunicazione di informazioni classificate in procedure particolari

1La comunicazione di informazioni classificate in seno all'Assemblea federale, ai Servizi del Parlamento, ai tribunali e ai ministeri pubblici si fonda sul rispettivo diritto procedurale applicabile.

2Prima della decisione di comunicare un'informazione secondo il capoverso 1, l'organo parlamentare o il tribunale competente può consultare il servizio incaricato della classificazione.

Art. 18 Misure di protezione provvisorie

1Le autorità e organizzazioni assoggettate provvedono affinché il servizio incaricato della classificazione riceva una comunicazione quando:

a. informazioni classificate sono minacciate o utilizzate abusivamente oppure sono state smarrite;

b. delle informazioni sono state classificate manifestamente in modo errato oppure, per errore, non sono state classificate.

2Adottano le misure necessarie per proteggere provvisoriamente le informazioni in questione.

Sezione 3: Sicurezza in occasione dell'impiego di mezzi TIC

Art. 19 Procedura di sicurezza

1Le autorità assoggettate stabiliscono una procedura per garantire la sicurezza delle informazioni in occasione dell'impiego di mezzi TIC (procedura di sicurezza).

2Per l'esecuzione della procedura di sicurezza è competente l'autorità o l'organizzazione assoggettata che, per l'adempimento dei propri compiti legali, conferisce il mandato per l’esercizio di mezzi TIC oppure provvede essa stessa all’esercizio di mezzi TIC.

3La procedura di sicurezza dev'essere ripetuta in caso di modifica dei rischi.