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Consultazione 2012/115: Legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSI) · 38 pagine
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Sicurezza delle informazioni RU ...
Allegato (art. 92)
Modifica di altri atti normativi
1. Legge federale del 21 marzo 199712 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna
Art. 2 cpv. 4 lett. c
Abrogata
Art. 19-21
Abrogati
2. Legge del 26 giugno 199813 sull’archiviazione Art. 6 cpv. 2
2Prima della consegna all’Archivio federale i documenti classificati devono essere declassificati secondo le disposizioni della legislazione sulla sicurezza delle informazioni.
3. Legge del 24 marzo 200014 sul personale federale
Art. 20a Estratto del casellario giudiziale e del registro delle esecuzioni I datori di lavoro possono esigere dai candidati a un impiego e dagli impiegati la presentazione di un estratto del casellario giudiziale e del registro delle esecuzioni qualora ciò sia necessario per la tutela degli interessi del datore di lavoro.
Art. 20b Verifica dell’affidabilità
1Il Consiglio federale può far verificare l’affidabilità dei candidati a un impiego e degli impiegati se nel quadro della loro funzione:
a. sono destinati a rappresentare regolarmente la Svizzera all’estero e in tale contesto potrebbero pregiudicare considerevolmente l’immagine della Confederazione;
12RS 120
13RS 152.1