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Consultazione 2012/115: Legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSI) · 38 pagine

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Sicurezza delle informazioni RU ...

Allegato (art. 92)

Modifica di altri atti normativi

1. Legge federale del 21 marzo 199712 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna

Art. 2 cpv. 4 lett. c

Abrogata

Art. 19-21

Abrogati

2. Legge del 26 giugno 199813 sull’archiviazione Art. 6 cpv. 2

2Prima della consegna all’Archivio federale i documenti classificati devono essere declassificati secondo le disposizioni della legislazione sulla sicurezza delle informazioni.

3. Legge del 24 marzo 200014 sul personale federale

Art. 20a Estratto del casellario giudiziale e del registro delle esecuzioni I datori di lavoro possono esigere dai candidati a un impiego e dagli impiegati la presentazione di un estratto del casellario giudiziale e del registro delle esecuzioni qualora ciò sia necessario per la tutela degli interessi del datore di lavoro.

Art. 20b Verifica dell’affidabilità

1Il Consiglio federale può far verificare l’affidabilità dei candidati a un impiego e degli impiegati se nel quadro della loro funzione:

a. sono destinati a rappresentare regolarmente la Svizzera all’estero e in tale contesto potrebbero pregiudicare considerevolmente l’immagine della Confederazione;

12RS 120

13RS 152.1

14 RS 172.220.1