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Consultazione 2012/115: Legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSI) · 38 pagine

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Sicurezza delle informazioni RU ...

Sezione 2: Classificazione delle informazioni

Art. 12 Principi della classificazione

1Le autorità e organizzazioni assoggettate provvedono affinché le informazioni che soddisfano i criteri di cui all'articolo 14 siano classificate di conseguenza.

2La classificazione è limitata al minimo indispensabile.

3È limitata nel tempo se è prevedibile che essa sarà necessaria soltanto fino a un determinato momento.

4Ogni classificazione è periodicamente verificata.

Art. 13 Competenze

1Le autorità assoggettate stabiliscono quali persone o servizi sono competenti per la classificazione delle informazioni (servizio incaricato della classificazione).

2Le classificazioni possono essere modificate o soppresse soltanto dal servizio incaricato della classificazione o dal suo organo superiore.

Art. 14 Livelli di classificazione

1Sono classificate «AD USO INTERNO» le informazioni la cui conoscenza da parte di persone non autorizzate può pregiudicare gli interessi di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere a-d.

2Sono classificate «CONFIDENZIALE» le informazioni la cui conoscenza da parte di persone non autorizzate può pregiudicare considerevolmente gli interessi di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere a-d.

3Sono classificate «SEGRETO» le informazioni la cui conoscenza da parte di persone non autorizzate può pregiudicare gravemente gli interessi di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere a-d.

Art. 15 Accesso a informazioni classificate

1Ottengono l'accesso a informazioni classificate della Confederazione soltanto le persone che offrono la garanzia di gestire in modo appropriato le informazioni classificate e:

a. necessitano delle informazioni per l'adempimento di un compito legale; o

b. beneficiano di un'autorizzazione di accesso convenuta contrattualmente e necessitano delle informazioni per l'adempimento dei compiti loro affidati.

2Sono fatte salve le limitazioni di accesso disciplinate da trattati internazionali secondo l'articolo 90.