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Consultazione 2012/115: Legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSI) · 38 pagine

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Sicurezza delle informazioni RU ...

2Il servizio specializzato SA può rinunciare all'avvio della procedura se il rischio per la sicurezza può essere adeguatamente ridotto con altre misure. Esso raccomanda misure in tal senso.

Art. 61 Definizione dei requisiti di sicurezza

Dopo l'avvio della procedura, il servizio specializzato SA, d'intesa con l'autorità o organizzazione che aggiudica il mandato (mandante), definisce i requisiti in materia di sicurezza delle informazioni per la procedura di aggiudicazione nonché per l'adempimento del mandato.

Sezione 3: Idoneità delle aziende in relazione alla sicurezza delle informazioni

Art. 62 Valutazione dell'idoneità

1Il mandante comunica al servizio specializzato SA quali aziende entrano in considerazione per l'esecuzione del mandato sensibile sotto il profilo della sicurezza.

2Il servizio specializzato SA valuta se tali aziende sono idonee per l'esecuzione del mandato sensibile sotto il profilo della sicurezza oppure se sussiste un rischio per la sicurezza.

3Nella valutazione dell'idoneità delle aziende, il servizio specializzato SA non è vincolato a istruzioni.

Art. 63 Acquisizione dei dati

1Per la valutazione dell'idoneità dell'azienda, il servizio specializzato SA può acquisire dati:

a. presso l'azienda;

b. presso il Servizio delle attività informative della Confederazione;

c. da fonti pubblicamente accessibili.

2Può chiedere a servizi esteri l'invio di dati che corrispondono ai dati secondo il capoverso 1.

Art. 64 Rischio per la sicurezza

1Sussiste un rischio per la sicurezza quando, sulla base dei dati acquisiti, vi sono indizi concreti che l'azienda con elevata probabilità eserciterà in maniera contraria alle prescrizioni o non appropriata l'attività sensibile in materia di sicurezza.

2La probabilità di un'esecuzione contraria alle prescrizioni o non appropriata del mandato sensibile sotto il profilo della sicurezza può essere considerata elevata in particolare se:

a. l'azienda presenta un'integrità o un'affidabilità carenti;