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Consultazione 2012/115: Legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSI) · 38 pagine

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Sicurezza delle informazioni RU ...

c. ai tribunali della Confederazione;

d. al Ministero pubblico della Confederazione e alla sua autorità di vigilanza;

e. alla Banca nazionale svizzera.

2Si applica alle organizzazioni seguenti (organizzazioni assoggettate):

a. ai Servizi del Parlamento;

b. all'Amministrazione federale;

c. alle amministrazioni dei tribunali della Confederazione;

d. all'esercito;

e. alle organizzazioni di diritto pubblico e privato che, nel quadro dell'adempimento di compiti amministrativi ai sensi dell'articolo 2 capoverso 4 della legge del 21 marzo 19973 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, esercitano attività sensibili sotto il profilo della sicurezza;

f. alle autorità e ai servizi cantonali che, per incarico della Confederazione e sotto la sua vigilanza, esercitano attività sensibili sotto il profilo della sicurezza.

3Sono considerate attività sensibili sotto il profilo della sicurezza:

a. il trattamento di informazioni classificate «CONFIDENZIALE» o «SEGRETO» oppure la gestione del materiale classificato in maniera corrispondente (art. 14 cpv. 2 e 3);

b. l'amministrazione, l'esercizio, la manutenzione o la verifica di mezzi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (mezzi TIC) del livello di sicurezza «protezione elevata» oppure «protezione molto elevata» (art. 21 cpv. 2 e 3);

c. l'accesso a zone di sicurezza, in particolare alle zone di protezione 2 o 3 di un impianto secondo la legislazione sulla protezione di impianti militari (art. 31).

Art. 3 Rapporto con la legislazione speciale

1È fatta salva la legge del 17 dicembre 20044 sulla trasparenza.

2Se le informazioni devono essere protette in virtù di altre leggi federali, le disposizioni della presente legge si applicano a titolo completivo.

3L'applicazione della presente legge a organizzazioni di diritto pubblico e privato che gestiscono infrastrutture indispensabili per il funzionamento della società, dell'economia e dello Stato (infrastrutture critiche) si fonda sulla legislazione speciale.

3 RS 172.010

4 RS 152.3