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Consultazione 2012/115: Legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSI) · 38 pagine
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Sicurezza delle informazioni RU ...
Art. 82 Trattamento di dati personali
1Per sventare pericoli, i servizi competenti ai sensi dell'articolo 81 possono trattare dati personali, in particolare elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni, e comunicarli alle autorità e organizzazioni assoggettate, ai servizi competenti dei Cantoni e a terzi, sempre che sia necessario per l'adempimento dei rispettivi compiti. Il trattamento può avvenire all'insaputa delle persone interessate.
2Il capoverso 1 si applica anche a dati personali degni di particolare protezione connessi con procedimenti e sanzioni di carattere amministrativo o penale.
3I gestori di mezzi TIC e i fornitori di servizi TIC, all'insaputa delle persone interessate, possono comunicare ai servizi competenti ai sensi dell'articolo 81 dati personali secondo il capoverso 1 inerenti al singolo incidente. Tali dati non possono essere utilizzati per procedimenti giudiziari.
Art. 83 Disposizioni completive del Consiglio federale
Il Consiglio federale emana disposizioni completive su:
a. la ripartizione dei compiti e la collaborazione tra i servizi che assumono i compiti secondo l'articolo 81 e il Servizio delle attività informative della Confederazione;
b. lo scambio di informazioni di intelligence da parte dei servizi di cui alla lettera a e la comunicazione di tali informazioni a gestori di infrastrutture critiche;
c. il trattamento dei dati da parte dei servizi che assumono i compiti secondo l'articolo 81, nonché la sicurezza dei dati.
Capitolo 6: Organizzazione ed esecuzione
Sezione 1: Organizzazione
Art. 84 Incaricati della sicurezza delle informazioni
1Le autorità e organizzazioni seguenti designano per il rispettivo ambito di competenza un incaricato della sicurezza delle informazioni e un sostituto:
a. il Consiglio federale;
b. la Delegazione amministrativa dell'Assemblea Federale;
c. i tribunali della Confederazione;
d. il Ministero pubblico della Confederazione;
e. la Banca nazionale svizzera;
f. i dipartimenti e la Cancelleria federale.
2Gli incaricati della sicurezza delle informazioni assumono i compiti seguenti:
a. consigliano e assistono i servizi competenti del loro ambito nell'adempimento dei rispettivi compiti e obblighi secondo la presente legge;