Progetto

Consultazione 2012/115: Legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSI) · 38 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 3Fedlex · Progetto

Sicurezza delle informazioni RU ...

Capitolo 2: Misure generali per la sicurezza delle informazioni

Sezione 1: Principi

Art. 4 Sicurezza delle informazioni

1Le autorità e organizzazioni assoggettate provvedono affinché le necessità di protezione delle informazioni per le quali sono competenti siano valutate nell'ottica di un eventuale pregiudizio per gli interessi di cui all’articolo 1 capoverso 2.

2Provvedono affinché, conformemente alle rispettive necessità di protezione, tali informazioni:

a. siano accessibili soltanto alle persone autorizzate (confidenzialità);

b. siano disponibili quando sono necessarie (disponibilità);

c. non possano essere modificate senza autorizzazione o per inavvertenza (integrità);

d. siano trattate in maniera documentabile (tracciabilità).

3Provvedono affinché i mezzi TIC che esse impiegano per l'adempimento dei loro compiti legali siano protetti dall'utilizzazione abusiva e dai disturbi.

4Al riguardo, perseguono un approccio basato sui rischi e considerano i principi dell'adeguatezza, dell'economicità e della praticità.

Art. 5 Massima responsabilità direttiva

1Le autorità assoggettate provvedono, nel rispettivo ambito di competenza, affinché:

a. la sicurezza delle informazioni sia organizzata, attuata e verificata secondo lo stato della dottrina e della tecnica;

b. la sicurezza delle informazioni sia coordinata tra gli ambiti specialistici.

2Stabiliscono i compiti degli organi interessati.

3Stabiliscono inoltre:

a. i loro obiettivi in materia di sicurezza delle informazioni;

b. i parametri per la gestione dei rischi;

c. le conseguenze in caso di inosservanza delle prescrizioni.

4Provvedono affinché i quadri e il personale siano informati regolarmente e conformemente al rispettivo livello.

Art. 6 Gestione dei rischi

1Le autorità e organizzazioni assoggettate provvedono affinché i rischi per la sicurezza delle informazioni nel loro ambito di competenza e nella collaborazione con terzi siano costantemente identificati, analizzati, valutati e verificati.