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Consultazione 2012/115: Legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSI) · 38 pagine
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Sicurezza delle informazioni RU ...
Capitolo 2: Misure generali per la sicurezza delle informazioni
Sezione 1: Principi
Art. 4 Sicurezza delle informazioni
1Le autorità e organizzazioni assoggettate provvedono affinché le necessità di protezione delle informazioni per le quali sono competenti siano valutate nell'ottica di un eventuale pregiudizio per gli interessi di cui all’articolo 1 capoverso 2.
2Provvedono affinché, conformemente alle rispettive necessità di protezione, tali informazioni:
a. siano accessibili soltanto alle persone autorizzate (confidenzialità);
b. siano disponibili quando sono necessarie (disponibilità);
c. non possano essere modificate senza autorizzazione o per inavvertenza (integrità);
d. siano trattate in maniera documentabile (tracciabilità).
3Provvedono affinché i mezzi TIC che esse impiegano per l'adempimento dei loro compiti legali siano protetti dall'utilizzazione abusiva e dai disturbi.
4Al riguardo, perseguono un approccio basato sui rischi e considerano i principi dell'adeguatezza, dell'economicità e della praticità.
Art. 5 Massima responsabilità direttiva
1Le autorità assoggettate provvedono, nel rispettivo ambito di competenza, affinché:
a. la sicurezza delle informazioni sia organizzata, attuata e verificata secondo lo stato della dottrina e della tecnica;
b. la sicurezza delle informazioni sia coordinata tra gli ambiti specialistici.
2Stabiliscono i compiti degli organi interessati.
3Stabiliscono inoltre:
a. i loro obiettivi in materia di sicurezza delle informazioni;
b. i parametri per la gestione dei rischi;
c. le conseguenze in caso di inosservanza delle prescrizioni.
4Provvedono affinché i quadri e il personale siano informati regolarmente e conformemente al rispettivo livello.
Art. 6 Gestione dei rischi
1Le autorità e organizzazioni assoggettate provvedono affinché i rischi per la sicurezza delle informazioni nel loro ambito di competenza e nella collaborazione con terzi siano costantemente identificati, analizzati, valutati e verificati.