Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/41: Legge federale concernente la revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa · 35 pagine
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Allegato 3
Procedura di tassazione ordinaria ulteriore in caso di «quasi residenza»
1. La persona assoggettata all’imposta alla fonte senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera presenta la richiesta di tassazione ordinaria ulteriore entro la fine di marzo dell’anno civile successivo.
2. L’autorità cantonale di tassazione trasmette i documenti necessari e stabilisce il termine per il loro inoltro, nonché per l’indicazione di un recapito in Svizzera.
3. L’autorità cantonale di tassazione decide in merito alla «quasi residenza» sulla base dei documenti inoltrati.
Verifica delle condizioni per la
«quasi residenza»
Le condizioni per la «quasi residenza» non sono
adempiute o il recapito non è stato inoltrato.
Le condizioni sono adempiute.
4. La ritenuta d’imposta alla fonte è definitiva. 4. L’autorità cantonale di tassazione effettua la
Non sono possibili ulteriori deduzioni oltre tassazione ordinaria ulteriore.
quelle già considerate nella tariffa
dell’imposta alla fonte.
5. L’autorità cantonale di tassazione emette
5. L’autorità cantonale di tassazione trasmette una decisione di tassazione cui allega una
alla persona assoggettata all’imposta alla fattura: restituzione alla persona
fonte una decisione con l’indicazione dei assoggettata all’imposta alla fonte o
rimedi giuridici. pagamento degli arretrati da parte di quest’ultima.
6. Nuovo anno fiscale: la persona assoggettata 6. Nuovo anno fiscale: la persona assoggettata
all’imposta alla fonte può presentare all’imposta alla fonte può presentare nuovamente una richiesta di tassazione nuovamente una richiesta di tassazione ordinaria ulteriore (= la procedura inizia di ordinaria ulteriore (= la procedura inizia di nuovo dal n. 1). nuovo dal n. 1).