Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/41: Legge federale concernente la revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa · 35 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 18Fedlex · Rapporto esplicativo
L’articolo 196 capoverso 3 stabilisce il principio secondo cui i Cantoni effettuano un conteggio annuo dell’imposta federale diretta trattenuta alla fonte. Il contenuto dell’attuale articolo 89 può pertanto essere stralciato. In questo articolo viene quindi ora disciplinata la tassazione ordinaria ulteriore d’ufficio.
Nel capoverso 1 viene definito il futuro quadro per i residenti assoggettati all’imposta alla fonte. Fondamentalmente la nuova regolamentazione prevede una tassazione ordinaria ulteriore. Se nonostante diffida la dichiarazione d’imposta non viene presentata, si esegue una tassazione d’ufficio (art. 130 cpv. 2). Questa disposizione è coerente sotto il profilo giuridico ai fini di una parità di trattamento con i contribuenti sottoposti a tassazione ordinaria.
Il capoverso 2 precisa che la tassazione ordinaria ulteriore si riferisce anche al coniuge che vive in comunione domestica con la persona residente assoggettata all’imposta alla fonte.
Il capoverso 3 stabilisce che la tassazione ordinaria ulteriore si applica fino alla fine dell’assoggettamento all’imposta alla fonte.
L’imposta alla fonte già trattenuta è computata senza interessi nell’importo dell’imposta dovuto conformemente alla tassazione ordinaria ulteriore (cpv. 4). Il diritto vigente prevede già oggi per l’imposta federale diretta un computo senza interessi dell’imposta trattenuta alla fonte. Questo principio è stabilito esplicitamente nell’articolo 4 capoverso 1 OIFo. Poiché dovrà essere applicato anche in futuro, viene ora ancorato nella legge (cfr. al riguardo anche il commento all’art. 33a LAID).
Art. 89a Tassazione ordinaria ulteriore su richiesta
Se i proventi lordi assoggettati alla ritenuta d’imposta alla fonte non raggiungono l’importo stabilito dal DFF in collaborazione con i Cantoni, la tassazione ordinaria ulteriore viene effettuata soltanto se la persona residente assoggettata all’imposta alla fonte presenta una relativa richiesta (cpv. 1).
Il capoverso 2 precisa che la richiesta vale anche per il coniuge che vive in comunione domestica con il richiedente.
Il capoverso 3 stabilisce che la richiesta deve essere presentata entro la fine del mese di marzo dell’anno successivo a quello fiscale. Chi lascia la Svizzera deve aver presentato la richiesta di tassazione ordinaria ulteriore al più tardi al momento della notificazione della sua partenza. Chi parte dopo il 31 marzo può presentare richiesta soltanto per l’anno fiscale in corso. Per l’anno precedente il termine è scaduto il 31 marzo.
Per chi non ha presentato una richiesta di tassazione ulteriore, l’imposta trattenuta alla fonte ha effetto liberatorio (cpv. 4). La concessione individuale di altre deduzioni attraverso le cosiddette correzioni della tariffa non è più possibile.
Per quanto concerne il capoverso 5 si rimanda al commento all’articolo 89 capoversi 3 e 4.
Art. 90 cpv. 2