Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/41: Legge federale concernente la revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa · 35 pagine
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Allegato 1
Procedura di tassazione ordinaria ulteriore in caso di residenza
1. Per le persone assoggettate all’imposta alla fonte residenti in Svizzera viene effettuata d’ufficio una tassazione ordinaria ulteriore nella misura in cui i proventi lordi tassati alla fonte superino l’ammontare stabilito dal DFF.
2. L’autorità cantonale di tassazione trasmette la dichiarazione d’imposta e stabilisce il termine per la consegna della stessa, corredata di tutti gli allegati.
Presentazione della
dichiarazione d’imposta
La persona assoggettata all’imposta La persona assoggettata all’imposta alla fonte non presenta la alla fonte presenta la dichiarazione dichiarazione d’imposta. d’imposta.
3. Se, nonostante diffida, non è 3. L’autorità cantonale di tassazione
presentata alcuna dichiarazione emette una decisione di
d’imposta, l’autorità cantonale di tassazione cui allega una fattura: tassazione effettua la tassazione restituzione alla persona
d’ufficio come per le persone assoggettata all’imposta alla fonte
assoggettate a tassazione o pagamento degli arretrati da ordinaria (compresa la multa parte di quest’ultima.
disciplinare).
4. Nuovo anno fiscale: la tassazione 4. Nuovo anno fiscale: la tassazione
ordinaria ulteriore si applica agli ordinaria ulteriore si applica agli anni successivi fino alla fine anni successivi fino alla fine dell’assoggettamento all’imposta dell’assoggettamento all’imposta alla fonte. alla fonte.