Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/41: Legge federale concernente la revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa · 35 pagine
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Allegato 2
Procedura per la richiesta di tassazione ordinaria ulteriore in caso di residenza
1. La persona assoggettata all’imposta alla fonte residente in Svizzera presenta una
richiesta di tassazione ordinaria ulteriore presso l’autorità di tassazione
cantonale competente perché i suoi proventi lordi tassati alla fonte sono inferiori all’ammontare stabilito dal DFF.
Termine per la presentazione della richiesta: entro la fine di marzo dell’anno successivo a quello fiscale.
2. L’autorità cantonale di tassazione trasmette la dichiarazione d’imposta e
stabilisce il termine per la consegna della stessa, corredata di tutti gli allegati.
Presentazione della
dichiarazione
d’imposta
La persona assoggettata
all’impostaLa persona assoggettataalla fonte non all’imposta La persona assoggettata all’imposta alla fonte non presenta la alla fonte presenta la dichiarazione
presentadichiarazione la dichiarazione d’imposta. d’imposta.
3. L’imposta alla fonte è 3. L’autorità cantonale di
definitiva, come per i non tassazione emette una decisione residenti, ovvero non sono di tassazione cui allega una possibili ulteriori deduzioni fattura: restituzione alla persona oltre quelle già considerate assoggettata all’imposta alla nella tariffa dell’imposta alla fonte o pagamento degli
fonte. arretrati da parte di
quest’ultima.
4. Nuovo anno fiscale: la 4. Nuovo anno fiscale: la tassazione
persona assoggettata ordinaria ulteriore si applica agli all’imposta alla fonte può anni successivi fino alla fine presentare nuovamente una dell’assoggettamento all’imposta richiesta di tassazione alla fonte.
ordinaria ulteriore (= la
procedura inizia di nuovo dal
n. 1).