Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/41: Legge federale concernente la revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa · 35 pagine
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cosiddetta correzione della tariffa si possono far valere deduzioni maggiori di quelle già considerate nella tariffa dell’imposta alla fonte (ad es. le spese di viaggio) o deduzioni non considerate nella tariffa (ad es. i contributi al pilastro 3a7). Con la correzione individuale della tariffa vengono detratte dal reddito lordo della persona assoggettata all’imposta alla fonte le deduzioni individuali. Alla base di calcolo così ottenuta viene applicata la relativa tariffa dell’imposta alla fonte. L’imposta alla fonte già pagata è computata nell’importo dell’imposta dovuto. Le eccedenze sono restituite. In base alla prassi vigente anche i non residenti possono richiedere una correzione della tariffa. Diversamente l’imposta alla fonte costituisce un onere definitivo e quindi ha effetto liberatorio.
A seguito delle semplificazioni dell’imposizione alla fonte attuate con importi forfettari, si possono creare disparità di trattamento rispetto ai contribuenti tassati secondo la procedura ordinaria. Le tariffe dell’imposta alla fonte tengono conto della situazione personale dei lavoratori. Esse comprendono le deduzioni forfettarie per le spese professionali e i premi d’assicurazioni nonché le deduzioni degli oneri familiari (innanzitutto le deduzioni per i figli). Gli importi forfettari, basati su valori medi che sono già considerati nella tariffa dell’imposta alla fonte, contribuiscono a semplificare il sistema fiscale, ma possono anche causare disparità di trattamento intrinseche nel sistema. Combinando gli importi forfettari con la possibilità di effettuare correzioni della tariffa, finora si è partiti dal presupposto di garantire un’imposizione secondo la capacità economica.
Questo principio costituzionale esige che ogni contribuente sia tassato in funzione delle risorse di cui dispone. In questo contesto occorre tenere presente che per i redditi elevati le deduzioni si ripercuotono in misura maggiore in ragione della progressione. Per questi redditi l’imposizione secondo la capacità economica è garantita in maniera meno efficiente con le deduzioni forfettarie. Nel diritto vigente si effettua pertanto una tassazione ordinaria ulteriore per i residenti che conseguono un reddito superiore a 120 000 franchi. Essa impedisce che in un sistema di imposizione progressiva del reddito le deduzioni considerate forfettariamente nella tariffa dell’imposta alla fonte rispecchino la capacità economica in maniera inadeguata.
Infine, si deve sottolineare che nel diritto vigente per stabilire le aliquote delle imposte comunali e di culto applicabili all’imposta alla fonte viene utilizzata la media ponderata. Per le persone assoggettate all’imposta alla fonte che abitano in un Comune che applica un moltiplicatore d’imposta più elevato della media ponderata, questo metodo determina un’imposizione con un’aliquota più bassa rispetto a quella applicata ai contribuenti dello stesso Comune tassati secondo la procedura ordinaria. Ciò può generare una discriminazione nei confronti dei contribuenti svizzeri.
1.1.3 Giurisprudenza
Nella sentenza del 26 gennaio 2010 il Tribunale federale ha constatato che il regime attuale di imposizione alla fonte dei non residenti assoggetti a tale imposta viola in determinati casi l’ALC. Concretamente doveva essere giudicato il ricorso di un frontaliere svizzero che abitava in Francia ed esercitava un’attività lucrativa dipen-
7 Altre deduzioni nell’ambito delle correzioni della tariffa comprendono in particolare gli interessi passivi, i riscatti nella cassa pensioni, le spese per la formazione continua, le spese di cura prestata da terzi ai figli, i contributi di mantenimento, le spese per malattia e infortunio nonché le spese per disabilità.