Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/41: Legge federale concernente la revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa · 35 pagine

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Il capoverso 1 stabilisce che per il loro reddito da attività lucrativa dipendente i residenti sono tassati in un primo momento alla fonte. Nel nuovo regime la ritenuta alla fonte per questa categoria di persone non ha tuttavia effetto liberatorio. In linea di principio la nuova regolamentazione prevede infatti una tassazione ordinaria ulteriore (cfr. art. 33a e 33b). Per questo motivo si può eliminare l’ultimo periodo che rimanda all’articolo 34 capoverso 2.

Per il capoverso 2 si rimanda al commento all’articolo 83 capoverso 2 LIFD.

Come la LIFD nel vigente articolo 84 capoverso 1 anche la LIAD nel capoverso 3 stabilisce separatamente che la ritenuta d’imposta alla fonte è calcolata in base ai proventi lordi.

Per il capoverso 4 si rimanda al commento all’articolo 84 capoverso 2 LIFD.

Art. 33 cpv. 1 e 2

Si tratta di interventi di carattere meramente redazionale.

Art. 33a Tassazione ordinaria ulteriore d’ufficio

Per i capoversi 1–3 si rimanda al commento all’articolo 89 LIFD.

Il capoverso 4 corrisponde all’attuale articolo 34 capoverso 2 ultimo periodo. Analogamente al diritto vigente anche in futuro l’imposta già trattenuta alla fonte sarà computata senza interessi nell’importo dell’imposta dovuto conformemente alla tassazione ordinaria ulteriore.

Attualmente la riscossione dell’imposta non è armonizzata tramite la LAID. Senza un’armonizzazione per stabilire una corresponsione corretta ed equa degli interessi nell’ambito delle imposte cantonali e comunali sorgerebbero complesse divergenze di natura tecnica. A seconda dei punti di vista, alla domanda da quando debba decorrere la corresponsione degli interessi possono essere date differenti risposte. È determinante la data della ritenuta d’imposta alla fonte effettuata dal debitore della prestazione o piuttosto quella del versamento all’autorità cantonale? Come si procede se il contribuente assoggettato all’imposta alla fonte si trasferisce in un altro Cantone? Generalmente, il rischio di creare una disparità di trattamento è meno elevato che in ambito di imposta federale diretta perché la data di scadenza media per le imposte cantonali e comunali solitamente è anteriore al 31 marzo dell’anno successivo.

Il paragrafo precedente mostra a grandi linee i diversi problemi legati alla corresponsione degli interessi. Per garantire una vera parità di trattamento tra persone assoggettate all’imposta alla fonte e persone sottoposte a tassazione ordinaria la ritenuta d’imposta alla fonte dovrebbe produrre interessi a partire dalla data della ritenuta sul salario. Di conseguenza dovrebbe essere il debitore della prestazione imponibile a corrispondere gli interessi fino al momento in cui versa l’ammontare dell’imposta trattenuta alla fonte all’autorità cantonale. In alternativa ci sarebbe la possibilità che i Cantoni corrispondano gli interessi a partire dal momento della ritenuta sul salario.