Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/41: Legge federale concernente la revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa · 35 pagine

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dente a Ginevra. Nella sua argomentazione il Tribunale federale si è basato sulle pertinenti sentenze della CGUE, secondo le quali sussiste una discriminazione inammissibile quando i contribuenti non residenti sono trattati diversamente dai contribuenti residenti che si trovano in una situazione comparabile. Secondo la vigente giurisprudenza della CGUE, si presume che sussista una situazione comparabile se i non residenti non conseguono proventi significativi nel loro Stato di domicilio e il loro reddito imponibile deriva essenzialmente da un’attività esercitata nello Stato in cui è situato il luogo di lavoro. Se questa quota supera il 90 per cento del reddito mondiale, il contribuente non residente è qualificato come «quasi residente». Secondo il Tribunale federale tra la situazione di un «quasi residente» e quella di un residente, che è tassato secondo la procedura ordinaria ed esercita un’attività dipendente, non sussiste alcuna differenza oggettiva che possa giustificare una disparità di trattamento fiscale in considerazione della situazione personale e familiare del contribuente.

Nella summenzionata sentenza il Tribunale federale è giunto alla conclusione che il divieto di discriminazione sancito nell’articolo 2 dell’ALC e nell’articolo 9 capoverso 2 allegato I dello stesso Accordo è direttamente applicabile e prevale sulle disposizioni contrarie del diritto tributario nazionale. Lo stesso anno il Tribunale federale ha confermato questo parere in tre altre sentenze che riguardavano la fattispecie della «quasi residenza»8. Inoltre, occorre menzionare che il 2 giugno 2010 il Tribunale amministrativo del Cantone di Neuchâtel ha deciso di applicare per analogia le considerazioni formulate nella sentenza del Tribunale federale del 26 gennaio 2010 anche per i residenti assoggettati all’imposta alla fonte9. Nel caso concreto si trattava di una coppia con permesso di dimora B di cui entrambi i coniugi conseguivano un reddito lordo inferiore a 120 000 franchi. Secondo la sentenza questa categoria di persone non può essere svantaggiata rispetto ai contribuenti tassati secondo la procedura ordinaria.

Da allora nella prassi amministrativa si è tenuto conto delle sentenze menzionate, anche se le modifiche introdotte dalle stesse non sono ancora state fissate a livello legislativo.

1.1.4 Comitato misto ALC

Anche a livello internazionale il regime svizzero di imposizione alla fonte è stato oggetto di critiche. Dall’entrata in vigore dell’ALC, avvenuta il 1° giugno 2002, un Comitato misto, composto dai rappresentanti delle parti contraenti, è responsabile della gestione e della corretta applicazione dell’Accordo. Il Comitato si riunisce almeno una volta all’anno. Da tempo la delegazione dell’UE in seno a questo gruppo ha messo in dubbio la conformità con l’Accordo del regime svizzero di imposizione alla fonte per quanto riguarda i lavoratori dell’UE residenti senza permesso di dimora (permesso B). L’UE ha sollevato le prime critiche in occasione della seconda riunione del Comitato misto del 16 luglio 2003, sostenendo che i lavoratori dell’UE residenti (permesso C) dovevano essere sottoposti a tassazione ordinaria senza essere preventivamente imposti alla fonte. Negli anni seguenti l’UE ha particolarmente criticato la soglia in vigore, per cui i residenti con un reddito lordo inferiore a

8 Sentenze 2C ̲ 33/2010, 2C ̲ 34/2010 e 2C ̲ 35/2010, del 4.10.2010, pubblicazione prevista.

9 Sentenza del Tribunale amministrativo di Neuchâtel, TA.2009.161, del 2.6.2010.