Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/41: Legge federale concernente la revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa · 35 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 27Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 37 cpv. 1. lett. b e cpv. 2−4
Per il capoverso 1 lettera b si rimanda al commento all’articolo 88 capoverso 1 lettera b LIFD.
La modifica nel capoverso 2 è un intervento redazionale. Il termine «imposta» è sostituito dall’espressione «imposta alla fonte».
Per i capoversi 3 e 4 si rimanda al commento agli articoli 88 capoverso 3bis LIFD e 100 capoverso 3 LIFD.
Art. 38 cpv. 4
La disposizione in vigore decade perché tutti i residenti assoggettati all’imposta alla fonte sono o possono essere sottoposti a tassazione ordinaria ulteriore. È quindi determinante il principio della data di riferimento, in altre parole al 31 dicembre l’imposizione spetta al Cantone di domicilio per l’intero periodo di calcolo.
Titolo prima dell’art. 38a
In futuro nella LAID la competenza territoriale del nuovo regime di imposizione alla fonte dovrà essere disciplinata come nella LIFD. Al riguardo viene aggiunto il nuovo capitolo 5.
Art. 38a
Per l’attribuzione della competenza territoriale in caso di contribuenti assoggettati all’imposta alla fonte si rimanda all’articolo 107 LIFD. Nella LAID viene riprodotta la stessa struttura.
Art. 49 cpv. 2, 2bis, 2ter e 5
Per i capoversi 2 e 2bis e 2ter si rimanda al commento all’articolo 137 LIFD, per il capoverso 5 al commento all’articolo 138 capoverso 3 LIFD.
Art. 72s Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del...
Le disposizioni riguardanti la revisione dell’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa devono essere poste in vigore contemporaneamente per la Confederazione e i Cantoni. Ciò si impone imperativamente perché non sarebbe coerente che il Cantone A attui già le nuove disposizioni, mentre il Cantone B applichi ancora la regolamentazione attuale che permette correzioni a posteriori della tariffa. Con l’introduzione simultanea del nuovo regime di imposizione alla fonte per le categorie di persone interessate vengono create condizioni quadro uniformi a livello nazionale.
3 Ripercussioni
3.1 Per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni
3.1.1 Ripercussioni finanziarie
La Confederazione non dispone di dati concernenti la ripartizione dei redditi e l’onere fiscale delle persone assoggettate all’imposta alla fonte né di dati relativi alle correzioni della tariffa e alle tassazioni ordinarie ulteriori effettuate secondo il diritto