Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/41: Legge federale concernente la revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa · 35 pagine
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5.1.2 Armonizzazione
Nella LAID la Confederazione emana principi per armonizzare le imposte dirette federali, cantonali e comunali. L’armonizzazione si estende all’assoggettamento, all’oggetto e al periodo di calcolo delle imposte, alla procedura e alle disposizioni penali. Rimangono escluse dall’armonizzazione in particolare le tariffe e aliquote fiscali e gli importi esenti da imposta (art. 129 Cost.).
La revisione dell’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa prevede fondamentalmente che i residenti siano sottoposti a tassazione ordinaria ulteriore. Per i contribuenti a basso reddito quest’ultima non è obbligatoria e viene effettuata soltanto se la persona interessata presenta la relativa richiesta. L’ammontare a partire dal quale viene effettuata una tassazione ordinaria ulteriore su richiesta è stabilito dal DFF. Per motivi legati all’applicazione e alla certezza del diritto, l’ammontare deve essere uniformato per tutte le imposte sul reddito. Non sarebbe opportuno introdurre una tassazione ordinaria ulteriore su richiesta a partire da un determinato ammontare per l’imposta federale diretta e vincolare una simile soluzione ad altre condizioni di carattere quantitativo basate su un limite superiore o inferiore per le imposte cantonali e comunali. Per quanto riguarda la tassazione ordinaria ulteriore tale armonizzazione è ampiamente garantita nella prassi, infatti, ad eccezione del Cantone di Ginevra (500 000 franchi), tutti gli altri Cantoni prevedono la medesima soglia di 120 000 franchi come nel caso dell’imposta federale diretta.
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
L’interpretazione delle disposizioni dell’ALC riveste un’importanza fondamentale per il regime svizzero di imposizione alla fonte. Nella sentenza del 26 gennaio 2010 il Tribunale federale ha esaminato per la prima volta la compatibilità del diritto vigente con l’ALC, giungendo alla conclusione che la legislazione svizzera viola in determinati casi il diritto internazionale sovraordinato. Concretamente ha constatato che i non residenti assoggettati all’imposta alla fonte che realizzano proventi significativi in Svizzera sono oggetto di una discriminazione fiscale inammissibile rispetto alle persone tassate secondo la procedura ordinaria. La revisione permette di porre rimedio a questa situazione. Contestualmente, nella suddetta sentenza si constata altresì che l’articolo 21 capoverso 3 ALC giustifica l’imposizione alla fonte quale misura per garantire la riscossione dell’imposta sul reddito. La ritenuta di un’imposta alla fonte consente di soddisfare in maniera efficace le pretese fiscali e di evitare l’evasione fiscale. Finora, comunque, il Tribunale federale non ha esaminato l’aspetto della proporzionalità di questi motivi di giustificazione dell’imposizione alla fonte. È innegabile che la ritenuta di un’imposta alla fonte quale misura per garantire la riscossione dell’imposta sul reddito rivesta particolare importanza proprio alla luce dell’elevata mobilità dei contribuenti.